Tutte le ultime novità su green pass rafforzato e quarantene

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30/12/2021

A partire dal 10 gennaio, il green pass rafforzato viene esteso alle seguenti attività: 
- servizi di ristorazione all’aperto;
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
- mezzi di trasporto pubblico, locale o regionale compresi gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente. 

Inoltre, viene previsto il contenimento dei prezzi delle mascherine FFP2 (a 0,75 centesimi l'una) mentre in zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni di livello agonistico è consentito solo ai possessori di green pass “rafforzato” e la capienza massima consentita è fissata al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per quelli al chiuso. 

SANZIONI

a) vengono estese le sanzioni già previste per le violazioni delle disposizioni per il contenimento del Covid (in primis la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro) anche ai nuovi obblighi previsti per la quarantena e per l’utilizzo del green pass “rafforzato” per accedere a mezzi di trasporto, alberghi, sagre e fiere, convegni e congressi e feste;
b) i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sottoposte ai nuovi obblighi di green pass “rafforzato” sopra descritti (oltre a quelli di teatri, cinema, locali di intrattenimento e assimilati, locali di ristorazione, musei e mostre, piscine, palestre, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò) sono tenuti a verificare che l’accesso dei clienti avvenga nel rispetto delle disposizioni previste per la propria attività (obbligo di green pass “rafforzato” e, ove previsto, di mascherine FFP2);
c) alle violazioni delle disposizioni relative all’accesso ad alberghi, sagre e fiere, convegni e congressi, centri culturali, centri sociali e ricreativi, teatri, cinema, locali di intrattenimento e assimilati e locali di ristorazione si applica anche la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. 

QUARANTENA

Il decreto introduce nuove norme relative la quarantena. Quest’ultima non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della terza dose. Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, i suddetti soggetti sono obbligati ad indossare mascherine tipo FFP2 e ad effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultimo contatto con un positivo.
Si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

 

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