Contagio da Covid-19 ed infortunio sul lavoro: nuova circolare INAIL su istruzioni operative

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27/05/2020
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia, la Confartigianato informa che sul rapporto fra contagio di un lavoratore e correlato infortunio sul lavoro, INAIL ha emanato una corposa circolare, la n. 22 del 20 maggio 2020, che si riporta in allegato e che sinteticamente si commenta di seguito. Si precisa che la comunicazione in allegato è stata emanata dall’Istituto col parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il cuore della comunicazione afferisce alla disposizione di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, che stabilisce che “[…] nei casi accertati di infezione da Covid-19, in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invio telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato”.
L’INAIL argomenta quanto sopra col fatto che le patologie infettive contratte in occasione di lavoro sono equiparate alla “causa violenta”, fattispecie eziologica degli infortuni sul lavoro, anche se gli effetti si manifestano dopo un dato lasso di tempo (incubazione). In aggiunta, l’Istituto – correttamente - esclude che per l’infortunio da contagio vi sia un peggioramento tariffario per l’azienda i cui lavoratori siano colpiti da contagio (il premio INAIL), e che l’inabilità temporanea assoluta decorre anche per tutta la durata della quarantena o della permanenza domiciliare. 
Inoltre, la mancata dimostrazione dell’episodio specifico di contagio (penetrazione nell’organismo del lavoratore dell’agente patogeno) non preclude la tutela INAIL, applicandosi una presunzione semplice di contagio per motivi professionali, che tuttavia in quanto tale, non sostanzia “alcun automatismo” per INAIL dell’ammissione a tutela, ammettendo ovviamente prova contraria.
Nella circolare in oggetto, l’Istituto specifica che quand’anche vi sia il riconoscimento dell’origine professionale del contagio ciò non significa che vi sia necessariamente responsabilità, in sede civile e/o penale del datore di lavoro (dolo o colpa), giacché, continua INAIL, il presupposto della risarcibilità tramite tutela assicurativa NON ha alcun rilievo giudiziario.
Quanto sopra è peraltro suffragato dalla recente sentenza della Cassazione (n. 3282/2020), che stabilisce come l’articolo 2087 del Codice Civile non sostanzi alcuna “responsabilità oggettiva” del datore di lavoro, essendone “elemento costitutivo [invece] la colpa, intesa quale difetto di diligenza (…)”, non essendo così possibile trasformare l’ambiente di lavoro in un luogo “a rischio zero”, secondo la Suprema Corte.
In breve, quindi, la responsabilità datoriale si può unicamente rinvenire nel caso in cui, conclude INAIL, il datore stesso abbia violato - dolosamente o colposamente - le norme protocollari e delle linee guida nazionali e regionali anti-contagio sul Covid-19, ferma restando la tutela infortunistica per contagio del lavoratore, giacché, come detto poco sopra, i piani assicurativo e giudiziario sono fra loro indipendenti.
Ultimo tema concerne, infine, l’azione di regresso dell’Istituto nei confronti del datore di lavoro il cui lavoratore sia stato contagiato, per causa di lavoro, da Covid-19 (infortunio sul lavoro da Covid-19): INAIL precisa che “in assenza di comprovata violazione delle misure del rischio di contagio” da Covid-19, contenute nei protocolli e linee guida nazionali e regionali, risulta arduo dimostrare la colpa datoriale e quindi attivare il regresso medesimo.
Indubbiamente, la circolare dell’Istituto fornisce chiarimenti che vanno nella corretta direzione di circoscrivere le responsabilità del datore di lavoro ai soli casi di accertata violazione – dolosa o colposa – dei protocolli di sicurezza e delle linee guida nazionali e regionali anti-contagio su Covid-19, ma non appare convincente né sul punto della presunzione semplice di infortunio, né sull’azione di regresso, rispetto alle quali permane una inaccettabile discrezionalità dell’Istituto.
Permane, quindi, a nostro parere la necessità di una norma di legge che tuteli il datore di lavoro da ingiustificate responsabilità penali (il processo è esso stesso una pena, come disse Carnelutti, ed è quindi inaccettabile l’argomentazione addotta da Inail che in sede penale l’onere della prova è a carico del Pubblico Ministero) e civili (si pensi al tema dell’azione del lavoratore nei confronti del datore per danno differenziale).
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