Fondo di Garanzia per le PMI, proroga al 30 giugno 2022 per le misure previste dal DL Liquidità

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25/01/2022

Con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, sono state prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure previste dall’articolo 13, comma 1 del DL Liquidità (in allegato a fondo articolo) ad eccezione dei seguenti aspetti:

  • a decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione una tantum da versare al Fondo;
  • a decorrere dal 1° gennaio 2022, il Fondo potrà intervenire in favore delle operazioni finanziarie presentate ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità rilasciando garanzie pari all’80%.

Si specifica che con la proroga al 30 giugno dell’art. 13, comma 12-bis del DL Liquidità, potranno essere ancora presentate richieste di garanzia per le operazioni fino ai 30mila euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. 

Con l’autorizzazione della Commissione Europea, il Fondo può rilasciare garanzie in favore delle richieste presentate ai sensi delle sezioni 3.1, dedicata agli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali”, e 3.2, dedicata al sostegno per i “costi fissi non coperti”, del Temporary Framework.

Maggiori informazioni mandando una mail a credito@confartigianatoimperia.it e bonaverama@gmail.com

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