Obbligo Green Pass per i tutti lavoratori dal 15 ottobre: gli aggiornamenti ad oggi

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24/09/2021

A partire dal prossimo 15 ottobre, e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza fissato il 31 dicembre 2021, i lavoratori del settore pubblico e del settore privato avranno l’obbligo di possedere il Green Pass ogni qualvolta accedano nei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa – senza non si può accedere e si viene considerati assenti ingiustificati.

L’obbligo di possesso del Green Pass vale anche per gli autonomi e i collaboratori familiari – per esempio per colf, babysitter e badanti che svolgano la loro attività nel pubblico e nel privato. Il personale che accede nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del Green Pass va incontro ad una sanzione amministrativa tra 600 e 1.500 euro mentre il datore di lavoro incorre in una sanzione da 400 a 1.000 euro sia in caso di mancata verifica del possesso della certificazione che di mancata adozione delle modalità organizzative.

Il decreto riconosce la validità del tampone salivare, che permette di ottenere un Green Pass valido 48 ore, ed estende la validità della certificazione con il molecolare a 72 ore.

Chi fosse sprovvisto di Green Pass ha comunque il diritto alla conservazione del posto di lavoro: i soggetti in questione non potranno essere licenziati e andranno incontro a sanzioni che comportano lo stop della retribuzione, compensi ed altri emolumenti già dal primo giorno, sia nel lavoro pubblico che in quello privato (è stata tolta la distinzione tra i due settori e niente più sospensione) – il periodo si interrompe alla presentazione di un Green Pass valido.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti il discorso è diverso: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata dovuta al mancato possesso del Green Pass, il datore può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore ai dieci giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il 31 dicembre 2021.

Le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, devono essere stabilite dal datore di datore entro il 15 ottobre: tra le ipotesi il controllo al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e l’individuazione con atto formale dei soggetti incaricati all’accertamento e alla contestazione delle violazioni degli obblighi.

Il decreto dà infine il via libera a prezzi più bassi per i tamponi, che rimarranno gratuiti per i soggetti fragili, con disabilità e per chiunque fosse impossibilitato a fare il vaccino: costeranno 8 euro per i minori di diciotto anni e 15 euro per tutti gli altri – le farmacie che non rispetteranno il prezzo calmierato andranno incontro ad una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro e il prefetto potrà anche disporre la chiusura dell’attività per 5 giorni compatibilmente con le esigenze di continuità del servizio.

Il prezzo calmierato è inoltre assicurato da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni alla somministrazione dei tamponi rapidi e aderenti al protocollo di intesa: vengono in tal senso stanziati 105 milioni per i tamponi gratis agli esenti dal vaccino.

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