Nuovo CCNL Edilizia, ecco tutte le misure nel dettaglio tra orari, causali CTD, formazione e decontribuzione

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24/05/2022

I principi alla base della trattativa del rinnovo del CCNL Edilizia sono riconducibili alla specificità del comparto artigianale, alla qualificazione dell’impresa e ad un rafforzamento della contrattazione territoriale. L’intesa rinnova il precedente contratto scaduto il 31 dicembre 2020 e ha come scadenza il 30 settembre 2024.

All’interno del nuovo contratto, viene anzitutto regolamentata una nuova modalità affinché l’impresa possa rimodulare l’orario di lavoro a seguito di specifiche e temporanee esigenze tra cui:

  • particolari prescrizioni come lavorazione dei materiali;
  • normative derivanti da regolamenti comunali o regionali;
  • lavori in centri storici o in località turistiche.

Sarà possibile intervenire sull’orario tramite una comunicazione preventiva alle OO.SS territoriali di categoria contenente i dati di riferimento mandata dall’impresa assistita dall’associazione datoriale.

I giorni di preavviso devono essere lavorativi e non di calendario ed entro il 30 settembre 2022 sarà possibile instaurare un rapporto di lavoro a tempo determinato fino a un periodo di 24 mesi. In linea generale, invece, il contratto a termine previsto dal CCNL Edilizia è di 12 mesi prorogabili entro i 24 da parte di imprese seguendo le specifiche condizioni:

  • avvio di una specifica fase lavorativa non prevista nel corso di un lavoro edile;
  • proroga dei termini di un appalto;
  • assunzione di personale fino a 29 anni e di età superiore ai 45;
  • assunzione di cassaintegrati;
  • assunzione di donne prive di impiego retribuito da almeno sei mesi e residenti in aree geografiche dove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile.

Sono stati definiti gli incrementi salariali che prevedono una prima tranche con decorrenza dalle retribuzioni di maggio 2022 e la seconda dal mese di luglio 2023: esempio, in caso di incremento complessivo di 188,60 euro, a partire da maggio 2022 il lavoratore percepirà 106,60 euro in più e a partire da luglio 2023 avrà in busta paga ulteriori 82 euro in più. A fronte di questo, non è stata prevista nessuna copertura economica con una tantum per i periodi di carenza contrattuale.

La parte più corposa dell’accordo è il Protocollo Formazione e Sicurezza, che prevede tra l’altro, a partire dal prossimo 1° ottobre 2022, la costituzione di un “Fondo territoriale per la formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori”. Il Fondo, le cui modalità operative verranno definite da apposito Regolamento, sarà alimentato esclusivamente con un’aliquota dello 0,2% destinata anche per premialità verso le imprese che invieranno in formazione i propri dipendenti per i corsi professionalizzanti previsti dal nuovo Catalogo Formativo Nazionale.

Il Protocollo interviene anche in tema di sotto inquadramento, prevedendo:

  • modalità per il passaggio di qualifica per i dipendenti che, su indicazione del datore di lavoro, frequentino un corso di formazione professionalizzante;
  • un sistema premiante che consiste nella riduzione della percentuale di contribuzione per le imprese che denuncino in Cassa Edile operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiori ad un terzo del totale dei dipendenti in forza.

Nel Protocollo viene infine inserita l’innovativa figura del Mastro Formatore Artigiano, che qualifica e valorizza la figura dell’imprenditore evidenziandone il lato formativo. Tale figura:

  • deve essere in possesso di determinati requisiti per poter essere iscritto ad apposito elenco nazionale;
  • vedrà riconosciuta formalmente la formazione che lui stesso erogherà ai propri dipendenti nei percorsi formativi, sia che siano professionalizzanti che siano obbligatori, che successivamente all’acquisizione dell’attestato prevedono il passaggio al livello superiore entro 90 giorni dal termine del corso.

La definizione di una riduzione del contributo alla formazione che l’impresa è tenuta a versare alla Cassa Edile alla quale è iscritta viene demandata alla contrattazione territoriale: tale contributo è riconosciuto per il periodo intercorrente tra l’assegnazione della qualifica e un massimo di 18 mesi dal termine del corso stesso.

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