Approvato DL Contrasto alle Frodi: ecco le novità previste per il settore edile

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22/11/2021

È stato approvato il decreto legge in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Il DL introduce controlli e nuovi adempimenti in caso di interventi che danno luogo a detrazioni edilizie sia ordinarie che 110%, soprattutto nelle ipotesi in cui il relativo credito è ceduto o scontato direttamente in fattura.

1) Superbonus 110%: estensione dell’obbligo del visto di conformità anche nel caso di detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Il decreto estende l’obbligo del visto di conformità, previsto ora solo per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel
caso in cui il Superbonus 110% venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta (per tali dichiarazioni, infatti, l’Agenzia delle Entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata). Viene, inoltre, esteso l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%, e precisamente:
a) recupero del patrimonio edilizio;
b) efficienza energetica;
c) adozione di misure antisismiche;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
e) installazione di impianti fotovoltaici;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

2) Sospensione della cessione del credito e dello sconto in fattura da parte dell'Agenzia delle Entrate. Secondo l'attuale disciplina, l’originario beneficiario dell’agevolazione deve inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativa all’avvenuta cessione del credito, mentre il cessionario è tenuto a confermare l’accettazione.
Ai fini del controllo preventivo della correttezza di tali operazioni, il decreto prevede, invece, che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, l'efficacia delle suddette comunicazioni qualora vi siano profili di rischio. L'attuazione della procedura di controllo preventivo viene demandata a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

3) Potenziamento dei controlli dell’Agenzia delle Entrate. Vengono introdotte nuove disposizioni volte a rendere più tempestiva ed efficace l'attività di accertamento e di recupero di imposte, tributi, importi e contributi da parte dell’Agenzia delle Entrate,
relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi e ai contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 25 del DL “Rilancio” n. 34/20.