Edilizia, contrasto alle frodi nel settore: il Consiglio dei Ministri riammette le cessioni multiple dei crediti tra banche

Tempo di lettura: 3 minuti
22/02/2022

Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, in prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede le seguenti misure.

1) NUOVE REGOLE PER SCONTO E CESSIONE DEL CREDITO – in totale, 3 CESSIONI.

Le disposizioni che andranno a regolamentare le cessioni riguardano detrazioni edilizie ed altri crediti.

DETRAZIONI EDILIZIE. Il nuovo articolo consentirà di cedere il proprio credito a qualunque soggetto terzo e, da quel momento, solo due ulteriori cessazioni e solo verso banche, intermediari, società dei gruppi bancari ed assicurazioni.

Nel caso di sconto in fattura concesso dal fornitore al beneficiario della detrazione edilizia, il fornitore potrà cedere il proprio credito d’imposta (d’importo pari alla detrazione). Il beneficiario della detrazione edilizia potrà a sua volta cedere il suo credito a qualunque soggetto terzo e, in seguito, altre due volte come indicato dalla linea generale.

CESSIONE DEI CREDITI. Le stesse regole si applicano anche alla cessione dei crediti COVID-19, per il credito d’imposta per le imprese turistiche e il credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator.

2) DIVIETO DI CESSIONI PARZIALI PER I CREDITI E CODIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI STESSI

Il fornitore/cessionario che acquisisce il credito dal beneficiario della detrazione edilizia non potrà più effettuare cessioni parziali. Dopo la comunicazione di opzione da parte del soggetto che sostiene le spese, al credito trasferito (tramite sconto o cessione) sarà attribuito un codice identificativo univoco che il fornitore o il cessionario dovranno indicare nelle successive cessioni. A tal fine, un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate individuerà le modalità di indicazione.

La codificazione dei crediti da detrazioni edilizie trasferiti e il divieto di cessione parziale scatteranno dalle comunicazioni di opzione inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022.

Per gli altri crediti diversi dalle detrazioni edilizie, pur essendo ugualmente previsto il divieto delle cessioni parziali e la codificazione univoca del credito, un apposito (ed ulteriore) provvedimento ne stabilirà le modalità attuative e, probabilmente, la decorrenza.

3) IL MONDO BANCARIO ED ASSICURARIVO POTRA’ COMPENSARE I CREDITI D’IMPOSTA CON L’IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

4) LA POLIZZA STIPULATA DA CHI RILASCIA VISTO E ASSEVERAZIONI DOVRA’ ESSERE STIPULATA PER OGNI INTERVENTO COMPORTANTE ASSEVERAZIONI/ATTESTAZIONI CON MASSIMALE PARI AGLI IMPORTI DELL’INTERVENTO – e non più entro il limite dei 500.000 euro

5) NUOVE SANZIONI PENALI APPLICABILI VERSO TECNICI ABILITATI CHE RILASCIANO LE ASSEVERAZIONI E VERSO I BENEFICIARI DEI CREDITI E RIFORMULAZIONE DI ALCUNI REATI PER RENDERLI APPLICABILI ANCHE NEI CASI DI TRUFFE LEGATE AI BONUS

Si è anche discusso di una norma che prevede il riconoscimento del bonus edilizia per lavori edili eseguiti da datori di lavoro che applicano contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative: il contratto applicato dovrà essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Al momento, non si conosce la volontà del Governo sulla sua approvazione.

Per informazion è possibile mandare una mail a credito@confartigianatoimperia.it o chiamare lo 0184 524501 chiedendo della Dott.ssa Monica Ramella. 

Categorie: 
Edilizia
Edili
Impianti
Antennisti
Bruciatoristi
Frigoristi
Manutentori
Elettricisti
Termoidraulici
Meccanica
Fabbri
Serramentisti
Servizi: 
Crediti e Assicurazioni