Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato questa mattina il DPCM con l'elenco delle attività escluse dall'obbligo del green pass in nessuna delle due forme. Tra queste:
• esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
• prodotti surgelati;
• animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati; • carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
• articoli igienico-sanitari;
• medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
• articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
• materiale per ottica;
• combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- salute (approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie);
- sicurezza (accesso agli uffici delle Forze di polizia e delle polizie locali); - giustizia (accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari per la presentazione di denunzie indifferibili e urgenti).
Il DPCM entrerà in vigore a partire da martedì 1° febbraio. Il green pass "base" andrà pertanto richiesto per le attività commerciali, all'ingrosso e al dettaglio, che non compaiono nell'elenco.
Rimane l'obbligo del green pass "base" per i servizi alla persona. Inoltre:
• il green pass “rafforzato”, con riferimento ai servizi alla persona, è richiesto solo per i centri benessere (sia al chiuso sia all’aperto) e per i centri termali, mentre per tutti gli altri è sufficiente il green pass “base”;
• le sartorie non sono ricomprese tra i servizi alla persona, in quanto sono contraddistinte da un codice Ateco diverso (14.13.20);
• tra i servizi alla persona rientrano anche i servizi di cura degli animali da compagnia (codice Ateco 96.09.04) e organizzazione di feste e cerimonie (codice Ateco 96.09.05).
Infatti, a differenza di quanto affermato nella Faq:
• il green pass “rafforzato”, con riferimento ai servizi alla persona, è richiesto solo per i centri benessere (sia al chiuso sia all’aperto) e per i centri termali (art. 8, c. 1, del DL 122/21 e art. 1, c. 4, del DL 229/21), mentre per tutti gli altri è sufficiente il green pass “base” (art. 3, c. 1, lett. a) del DL 1/22);
• le sartorie non sono ricomprese tra i servizi alla persona, in quanto sono contraddistinte da un codice Ateco diverso (14.13.20);
• tra i servizi alla persona rientrano anche i servizi di cura degli animali da compagnia (codice Ateco 96.09.04) e organizzazione di feste e cerimonie (codice Ateco 96.09.05).
In allegato si riporta la tabella del Governo relativa alle attività consentite senza o con green pass “base” o “rafforzato”, aggiornata al 18 gennaio 2022.