Dal 1° febbraio obbligo green pass per molte attività: ecco quelle escluse

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21/01/2022

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato questa mattina il DPCM con l'elenco delle attività escluse dall'obbligo del green pass in nessuna delle due forme. Tra queste: 

• esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari  e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e  altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo  sul posto;  

• prodotti surgelati; 

• animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;  • carburante per autotrazione in esercizi specializzati;  

• articoli igienico-sanitari;  

• medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi  specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica); 

• articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;  

• materiale per ottica;  

• combustibile per uso domestico e per riscaldamento;

- salute (approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e accesso alle  strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie); 

- sicurezza (accesso agli uffici delle Forze di polizia e delle polizie locali); - giustizia (accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari per  la presentazione di denunzie indifferibili e urgenti).

Il DPCM entrerà in vigore a partire da martedì 1° febbraio. Il green pass "base" andrà pertanto richiesto per le attività commerciali, all'ingrosso e al dettaglio, che non compaiono nell'elenco. 

Rimane l'obbligo del green pass "base" per i servizi alla persona. Inoltre:

• il green pass “rafforzato”, con riferimento ai servizi alla persona, è richiesto solo per i centri benessere (sia al chiuso sia all’aperto) e per i centri termali, mentre per tutti gli  altri è sufficiente il green pass “base”;

• le sartorie non sono ricomprese tra i servizi alla persona, in quanto sono contraddistinte da un codice Ateco diverso (14.13.20); 

• tra i servizi alla persona rientrano anche i servizi di cura degli animali da compagnia (codice Ateco 96.09.04) e organizzazione di feste e cerimonie (codice Ateco 96.09.05).

 

Infatti, a differenza di quanto affermato nella Faq: 

• il green pass “rafforzato”, con riferimento ai servizi alla persona, è richiesto  solo per i centri benessere (sia al chiuso sia all’aperto) e per i centri termali  (art. 8, c. 1, del DL 122/21 e art. 1, c. 4, del DL 229/21), mentre per tutti gli  altri è sufficiente il green pass “base” (art. 3, c. 1, lett. a) del DL 1/22); 

• le sartorie non sono ricomprese tra i servizi alla persona, in quanto sono  contraddistinte da un codice Ateco diverso (14.13.20); 

• tra i servizi alla persona rientrano anche i servizi di cura degli animali da  compagnia (codice Ateco 96.09.04) e organizzazione di feste e cerimonie  (codice Ateco 96.09.05). 

In allegato si riporta la tabella del Governo relativa alle attività consentite senza o  con green pass “base” o “rafforzato”, aggiornata al 18 gennaio 2022. 

 

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