TARI, magazzini di stoccaggio e aree con funzionalità produttive esonerate dalle quote

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19/05/2022

Il Presidente di Commissione Industria del Senato ha comunicato la riformulazione di un importante emendamento che sostituisce l’articolo 238 (Corrispettivi dovuti per il conferimento di rifiuti al servizio  pubblico) del D.Lgs 152/06 (TUA).  

In particolare, adegua la legge n. 147 del 2013 istitutiva della TARI alle recenti modifiche introdotte nel TUA eliminando ogni riferimento ai rifiuti assimilati e conferma l'interpretazione  secondo cui i magazzini di stoccaggio per le materie prime e per i prodotti finiti, nonché le aree  strettamente collegate funzionalmente all'attività produttiva, vanno considerate aree non  idonee a produrre rifiuti urbani e devono essere esonerate dall'applicazione della TARI sia per  la quota fissa sia per quella variabile. 

Tale emendamento è in linea con le istanze avanzate da Confartigianato in ogni occasione istituzionale negli ultimi due anni a tutela delle piccole e medie imprese che oggi si vedono  applicare regolamenti comunali sulla TARI che ignorano le recenti modifiche apportate alla  norma primaria. In molti Comuni le imprese continuano a versare la TARI anche sulle superfici di cui sopra che dovrebbero essere esenti sia da quota fissa che da quota variabile. 

Di seguito il testo della riformulazione:

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

 «1. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal  seguente: ''Articolo 238 - (Corrispettivi dovuti per il conferimento di rifiuti al servizio  pubblico) - 1. Ai fini dell'applicazione della tariffa rifiuti urbani e dei sistemi di  misurazione puntuale, per i rifiuti conferiti al servizio pubblico, si applica la disciplina  relativa ai prelievi sui rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 639 e comma 668,  della legge 27 dicembre 2013, n. 147''.

1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le  seguenti modificazioni: 

 a) al comma 642 sono aggiunti i seguenti periodi: 

 Le aree dove avvengono le lavorazioni produttive sono escluse  dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti sia con riferimento alla quota fissa che alla  quota variabile; sono altresì esclusi i magazzini di materie prime di prodotti  intermedi e semilavorati, di merci e di prodotti finiti, funzionalmente collegati  all'esercizio delle attività produttive. Alle superfici produttive di rifiuti urbani si  applicano i prelievi sui rifiuti sia per la quota fissa che variabile. Per l'individuazione  di dette superfici si deve tenere conto della singola destinazione d'uso. Resta dovuta  solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani  al di fuori del servizio pubblico, ai sensi del comma 649. 

 b) al comma 645 le parole: ''e assimilati'' sono eliminate; 

 c) al comma 649, primo periodo, le parole: ''al cui smaltimento'' sono  sostituite con le parole: ''alla cui gestione''; il secondo periodo è sostituito dal  seguente: ''Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo  183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  sulle aree dichiarate dal titolare dell'attività e che li conferiscono al di fuori del  servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione  rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono  escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità  dei rifiuti conferiti. Le medesime utenze possono scegliere di ricorrere al mercato,  previa comunicazione all'ente gestore di ambito ottimale, ove costituito ed  operante, ovvero al comune di appartenenza. La comunicazione deve essere  effettuata entro il 31 maggio di ogni anno e la scelta è efficace dall'anno successivo.  Resta ferma la possibilità per l'utenza non domestica di rientrare nell'ambito  del servizio pubblico, previo accordo con il gestore e nel rispetto dei termini minimi  di preavviso indicati dallo stesso. 

 Con riferimento alle tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater della parte  quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le imprese di cui all'articolo 184,  comma 3, lettera a) del medesimo decreto possono concordare con il servizio  pubblico di raccolta, su richiesta, modalità di adesione al servizio stesso. In  considerazione della riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalle  utenze indicate, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti,  nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze medesime ed  il gestore del servizio pubblico, rimangono comunque assicurate la prosecuzione  delle attività di raccolta da parte del servizio pubblico ed il conferimento agli  impianti di trattamento. 

 È vietato il conferimento di rifiuti speciali al sevizio pubblico di raccolta dei rifiuti  urbani, in assenza di convenzione con il Comune ovvero con l'ente gestore del  servizio e, in caso di violazione, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma  1, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 

 d) al comma 662 la parola: ''assimilati'' è sostituita dalla parola: ''urbani'';  e) al comma 667 le parole: ''Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare'' sono sostituite dalle seguenti: ''Ministero della transizione  ecologica'' e le parole: ''e dei rifiuti assimilati'' sono eliminate. 

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