Il Presidente di Commissione Industria del Senato ha comunicato la riformulazione di un importante emendamento che sostituisce l’articolo 238 (Corrispettivi dovuti per il conferimento di rifiuti al servizio pubblico) del D.Lgs 152/06 (TUA).
In particolare, adegua la legge n. 147 del 2013 istitutiva della TARI alle recenti modifiche introdotte nel TUA eliminando ogni riferimento ai rifiuti assimilati e conferma l'interpretazione secondo cui i magazzini di stoccaggio per le materie prime e per i prodotti finiti, nonché le aree strettamente collegate funzionalmente all'attività produttiva, vanno considerate aree non idonee a produrre rifiuti urbani e devono essere esonerate dall'applicazione della TARI sia per la quota fissa sia per quella variabile.
Tale emendamento è in linea con le istanze avanzate da Confartigianato in ogni occasione istituzionale negli ultimi due anni a tutela delle piccole e medie imprese che oggi si vedono applicare regolamenti comunali sulla TARI che ignorano le recenti modifiche apportate alla norma primaria. In molti Comuni le imprese continuano a versare la TARI anche sulle superfici di cui sopra che dovrebbero essere esenti sia da quota fissa che da quota variabile.
Di seguito il testo della riformulazione:
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: ''Articolo 238 - (Corrispettivi dovuti per il conferimento di rifiuti al servizio pubblico) - 1. Ai fini dell'applicazione della tariffa rifiuti urbani e dei sistemi di misurazione puntuale, per i rifiuti conferiti al servizio pubblico, si applica la disciplina relativa ai prelievi sui rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 639 e comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147''.
1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 642 sono aggiunti i seguenti periodi:
Le aree dove avvengono le lavorazioni produttive sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile; sono altresì esclusi i magazzini di materie prime di prodotti intermedi e semilavorati, di merci e di prodotti finiti, funzionalmente collegati all'esercizio delle attività produttive. Alle superfici produttive di rifiuti urbani si applicano i prelievi sui rifiuti sia per la quota fissa che variabile. Per l'individuazione di dette superfici si deve tenere conto della singola destinazione d'uso. Resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, ai sensi del comma 649.
b) al comma 645 le parole: ''e assimilati'' sono eliminate;
c) al comma 649, primo periodo, le parole: ''al cui smaltimento'' sono sostituite con le parole: ''alla cui gestione''; il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulle aree dichiarate dal titolare dell'attività e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Le medesime utenze possono scegliere di ricorrere al mercato, previa comunicazione all'ente gestore di ambito ottimale, ove costituito ed operante, ovvero al comune di appartenenza. La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 maggio di ogni anno e la scelta è efficace dall'anno successivo. Resta ferma la possibilità per l'utenza non domestica di rientrare nell'ambito del servizio pubblico, previo accordo con il gestore e nel rispetto dei termini minimi di preavviso indicati dallo stesso.
Con riferimento alle tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le imprese di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) del medesimo decreto possono concordare con il servizio pubblico di raccolta, su richiesta, modalità di adesione al servizio stesso. In considerazione della riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalle utenze indicate, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze medesime ed il gestore del servizio pubblico, rimangono comunque assicurate la prosecuzione delle attività di raccolta da parte del servizio pubblico ed il conferimento agli impianti di trattamento.
È vietato il conferimento di rifiuti speciali al sevizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, in assenza di convenzione con il Comune ovvero con l'ente gestore del servizio e, in caso di violazione, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
d) al comma 662 la parola: ''assimilati'' è sostituita dalla parola: ''urbani''; e) al comma 667 le parole: ''Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare'' sono sostituite dalle seguenti: ''Ministero della transizione ecologica'' e le parole: ''e dei rifiuti assimilati'' sono eliminate.