L’Ispettorato del Lavoro ha emanato una comunicazione di chiarimento sulle novità introdotte nel decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in merito alla formazione.
FORMAZIONE DATORI DI LAVORO. Sarà l’emanando accordo in Conferenza Stato – Regioni a determinare la durata, la modalità e i contenuti della formazione. La verifica sul corretto adempimento degli obblighi di legge potrà effettuarsi solo in seguito all’emanazione e all’entrata in vigore dell’accordo.
FORMAZIONE DIRIGENTI E PREPOSTI. Secondo l’Ispettorato, pure in assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dall’accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 attualmente vigente. I requisiti delle attività formative del preposto, che dovranno essere svolte in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale – e comunque ogni qualvolta sarà reso necessario per l’evoluzione dei rischi o l’insorgenza di nuovi – verranno stabiliti entro il 30 giugno 2022 nella nuova disciplina ancora da emanare da parte della Conferenza, la quale dovrà poi fissare un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.
OBBLIGO DI ADDESTRAMENTO. Secondo l’Ispettorato deve prevedere anche una prova pratica finale (se si tratta di attrezzature, impianti e macchinari, D.P.I, ecc) o di un’esercitazione pratica (se si tratta di procedure di lavoro). Tutti i contenuti dell’attività di addestramento dovranno essere obbligatoriamente tracciati, a pena di sanzione, compilando un apposito registro – preferibilmente informatizzato, anche se rimane ammissibile la forma cartacea. Tali, nuove disposizioni sono già efficaci ma riguarderanno le sole attività svolte successivamente all’entrata del provvedimento – quelle effettuate dal 21 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni è possibile chiamare lo 0184 524524 o mandare una mail a ufficiotecnico@confartigianatoimperia.it