NOVITA' FISCALI: AUMENTO DELL'IVA E OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

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16/09/2011

Da domani, 17 settembre, scatta l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria al 21% e l'obbligo della certificazione dei corrispettivi per gli stabilimenti balneari

AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA

L'aliquota ordinaria dell'IVA aumenta al 21% dal 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto).

La nuova aliquota dovrà essere applicata alle "operazioni effettuate" dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Quindi, come già anticipato nell'Informativa n. 62/2011:

  • nel caso di fatture già emesse a tale data, l'operazione rimane assoggettata all'aliquota IVA del 20%;

  • le note di accredito seguono l'aliquota IVA applicata alla fattura originaria;

  • fattura differita: l'aumento dell'IVA si applica alle consegne di beni effettuate dall'entrata in vigore dell'aumento;

  • le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, fatturate e registrate fino al giorno precedente l'entrata in vigore della legge di conversione, rimangono assoggettate al 20%.

 STABILIMENTI BALNEARI

L'articolo 2, c. 36-vicies abroga l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi delle prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata.

L'esonero, contenuto nella lettera rr) dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 696/96, consentiva ai gestori degli stabilimenti balneari di non emettere scontrino o ricevuta fiscale nei confronti dei clienti relativamente ai servizi resi sul litorale demaniale (es. noleggio sdrai, ombrelloni, ecc). Quindi, a decorrere dal 17 settembre 2011, gli stabilimenti balneari hanno l'obbligo di certificare, con scontrino o ricevuta fiscale, tutte le prestazioni rese.

In caso di ripetuta omissione, si rende applicabile la sanzione accessoria di cui all'art. 12, comma 2 del DLgs. 471/1997: qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese.