Installazione degli impianti all’interno degli edifici, modificato il DM 37/08

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15/12/2022

A partire dal prossimo 28 dicembre entreranno in vigore le modifiche previste al D.M. 37/08 relativamente alle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

Le modifiche sono state previste per adeguare la disciplina agli obblighi di infrastrutturazione digitale all'interno degli edifici, con gli impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra larga.

Si ricorda che tale adempimento, previsto per tutti gli edifici di nuova costruzione e in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire, è attestato dall'etichetta di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un impiantista abilitato con la lettera b), su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato e che tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di agibilità e che verrà successivamente (entro 90 giorni) comunicata dal Comune al SINFI (Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture).

Tra le principali modifiche, si segnalano le seguenti.

Viene modificato l’articolo 1, prevedendo alla lettera b) che gli impianti posti al servizio degli edifici siano gli “impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti».

Viene modificato l’articolo 2, nella definizione di “Punto di Consegna delle forniture”, che viene ora definito come “il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente.”

Sempre all’articolo 2, viene sostituita la lettera f) come segue: “impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti;».

Si segnala infine l’introduzione dell’articolo 5-bis, riguardante gli adempimenti del tecnico abilitato, che regola le funzioni del responsabile tecnico dell’impresa abilitato per gli impianti previsti all’art. 1 del DM 37. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di un altro soggetto interessato, il RT dell’impresa rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata.

 

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