Con la risposta all’interpello n. 373 del 12 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate precisa che alla “mera” messa a disposizione, montaggio, smontaggio di ponteggi (e, in generale, di ogni altra attrezzatura gru incluse), senza altra diretta attività edile del cantiere, viene applicata l’aliquota ordinaria del 22% a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del reserse charge.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello, il reverse charge consiste in un'inversione degli obblighi di indicazione e versamento dell'IVA, e non incide sulla determinazione dell'aliquota IVA applicabile all'operazione effettuata.
Dal momento che l'appaltatore è tenuto al versamento dell'imposta, su di lui ricade la responsabilità di individuare la corretta aliquota IVA da applicare.
In ultimo, quando il contratto di appalto usufruisce dell'aliquota agevolata, quest'ultima è applicabile anche alle relative prestazioni di subappalto (ad eccezione dei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in cui l'aliquota IVA ridotta si applica solo per le prestazioni eseguite nei confronti del consumatore finale e non per le prestazioni eseguite dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore).