A partire dallo scorso 2 febbraio è entrata in vigore la Direttiva 1057/2020 sul distacco degli autisti dei veicoli industriali che prevede l'annotazione sul tachigrafo di ogni passaggio di frontiera - già in vigore dall'agosto 2020 per i veicoli industriali equipaggiati con un cronotachigrafo analogico. Tale registrazioni serve per consentire agli organi di controllo di verificare il rispetto il numero massimo di operazioni di cabotaggio permesse e anche di controllare se il veicolo ha rispettato la norma sul rientro periodico nel Paese dove ha sede l’azienda.
- CAMION DOTATI DI TACHIGRAFI DI ULTIMA GENERAZIONE, l'apparecchio provvede alla registrazione in modo automatico.
- CAMION DOTATI DI TACHIGRAFI DIGITALI PIU' VECCHI, il camionista deve arrestarsi nel punto di sosta il più vicino possibile al confine ed annotare manualmente l'ora del passaggio alla frontiera.
- PASSAGGIO DI FRONTIERA MENTRE CAMBION IMBARCATO SU TRENO/TRAGHETTO, la registrazione manuale dovrà avvenire al porto o al terminal di arrivo.
In aggiunta a quanto precedentemente comunicato, viene detto che, in caso di trasporto internazionale con veicoli che installano tachigrafi digitali, appena superato il confine ora è necessario:
• fermarsi nel punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa, e qualora l'attraversamento avviene a bordo di nave traghetto o di convoglio ferroviario, l'inserimento avviene nel porto o nella stazione di arrivo;
• registrare l’attraversamento inserendo la Nazione di Inizio.
La sosta (e/o lo stazionamento del veicolo) durante il quale adempiere all'obbligo di inserimento, deve essere effettuata subito dopo la frontiera, in qualsiasi luogo idoneo alla fermata in sicurezza del veicolo - come un'area di servizio o un parcheggio (non quello della sosta in emergenza) - o, in alternativa, nel punto di sosta più vicino alla stessa frontiera pur sempre ubicato sul territorio del Paese in cui si è fatto ingresso.
In allegato la normativa completa.