Con la nota n. 1451 dell’11 luglio 2022 (in allegato al fondo dell’articolo), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito dei chiarimenti ai tirocini extracurriculari svolti in modo fraudolento.
Essendo l’uso fraudolento del tirocinio un illecito di natura permanente, il trattamento sanzionatorio previsto è applicabile anche ai tirocini extracurriculari proseguiti e/o conclusi dopo la data di entrata in vigore della legge n. 234/2021, ovvero dopo il 1° gennaio 2022. La nota chiarisce che comunque il reato previsto si configuri solo dal 1° gennaio, e pertanto la sanzione debba essere commisurata per le sole giornate che decorrono da tale data.
Per contestare il reato, l’Ispettorato evidenzia che è sufficiente provare che il rapporto di tirocinio si sia svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato – la fraudolenza consiste nell’avvalersi di lavoratori nelle vesti di tirocinanti. L’irregolarità del tirocinio comporta la possibilità per il tirocinante di far riconoscere la sussistenza di un rapporto di rapporto subordinato anche nel caso in cui il tirocinio sia stato avviato prima del 1° gennaio 2022.