Con la circolare n. 3 del 5 luglio 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti sull’art. 44 del Decreto legge n. 73/2022 che, dallo scorso 22 giugno, ha introdotto una nuova procedura per le verifiche rimesse allo Sportello unico per l’immigrazione circa la regolarità, la completezza e l’idoneità della documentazione presentata dal datore di lavoro per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato di personale extra UE.
L’'onere di accertare la sussistenza dei requisiti dei datori di lavoro al fine del rilascio del nullaosta al lavoro è a carico di alcuni soggetti tra cui le associazioni datoriali. In virtù dell’intervento legislativo, per le annualità 2021 e 2022 è demandata in via esclusiva alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale la verifica sui seguenti profili:
- capacità patrimoniale ed equilibrio economico-finanziario: sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio;
- numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998, da intendersi come unità di personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato;
- tipo di attività svolta dall’impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale della stessa.
Ai fini di una maggiore completezza della verifica, l’organizzazione datoriale dovrà acquisire DURC e una serie di dichiarazioni circa condanne, reati, violazioni, l’eventuale presenza di un maggior numero di nullaosta rispetto l’anno precedente e il non aver già presentato richieste di asseverazione ad altre associazioni/professionisti.
L’esito positivo delle verifiche e l’acquisizione degli elementi richiesti comporta il rilascio dell’asseverazione, che dovrà essere prodotta dal datore di lavoro unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero ovvero, per le domande già presentate per l’annualità 2021, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. La documentazione deve essere conservata per un periodo non inferiore ai cinque anni.
Sono escluse dall’obbligo di asseverazione:
- Le domande relative l’annualità 2021 già oggetto di verifica da parte dell’Ispettorato territoriale competente;
- Le domande presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro un apposito protocollo di intesa con il quale le stesse si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti richiesti. In tal caso il nullaosta sarà rilasciato senza dover presentare l’asseverazione, fermo restando l’obbligo di conservare per un periodo non inferiore a cinque anni la documentazione utilizzata ai fini delle verifiche in questione.
Per gli ulteriori aspetti di dettaglio, si rinvia al testo della circolare, fornito in allegato alla presente unitamente al testo dell’art. 44 del D.L. n. 73/2022.
Per ricevere il modello di asseverazione predisposto dall'INL e da utilizzare per le verifiche è possibile mandare una mail a giovannini@confartigianatoimperia.it