Abrogazione dell'articolo 49 sulla devoluzione delle opere non amovibili, il sostegno di Confartigianato alla proposta di legge A.C. 1321

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13/05/2024

Confartigianato esprime il proprio apprezzamento per il contenuto del provvedimento in oggetto che dispone l'abrogazione dell'articolo 49 del Codice della navigazione (Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327) in materia di devoluzione delle opere non amovibili

La legge in vigore dal 1942 riguarda solo le opere fisse in cemento, ma finora – di fatto – non è mai stata applicata alle concessioni storiche, in quanto le stesse hanno goduto prima del regime di “rinnovo automatico” e poi di una lunga serie di proroghe che hanno sempre rinviato la scadenza  dei titoli. Considerata la scadenza delle concessioni fissata al 31 dicembre 2023 e la direttiva europea  123/2006/CE (c.d. Bolkestein) che impone le riassegnazioni tramite gare, l’articolo 49 del Codice  della navigazione rischia oggi di essere applicato con effetti devastanti per decine di migliaia di  piccole e medie imprese in prevalenza a gestione familiare. Se non verrà approvata in tempi rapidi  una riforma per decidere il futuro delle concessioni balneari a partire dal prossimo anno, l’Agenzia  del demanio non potrà fare altro che applicare la legge attualmente in vigore, ovvero procedere con  gli incameramenti, ossia l’acquisizione della proprietà da parte dello Stato. 

L’articolo 49 in questione è stato introdotto in un periodo storico in cui era dominante  un’impostazione imperativa dell’atto concessorio, che concepiva il medesimo quale “grazia” elargita  dallo Stato, secondo un’impostazione a nostro avviso non più attuale. 

La proposta di legge nasce, pertanto, con l’intento di ripristinare e garantire i diritti di cittadini e  imprese che hanno investito nel settore, in un contesto normativo connotato dal diritto di insistenza – che riconosceva un regime preferenziale nei confronti del concessionario uscente – e dal regime  delle proroghe ex lege, ben diverso da quello nel quale operano attualmente, dove il diritto di  incameramento senza indennizzo e nella formulazione attuale potrebbe provocare ulteriore  confusione oltre che penalizzare i concessionari stessi: gli imprenditori demaniali, infatti, non  saranno più i legittimi proprietari delle loro aziende una volta giunti a scadenza i loro titoli, poiché  tutti i loro beni materiali passeranno allo Stato senza nemmeno avere un ristoro. Uno scenario che – finché esisteva il sistema di “rinnovo automatico” delle concessioni al medesimo titolare – allarmava poco le imprese del settore: ma oggi invece, essendo la norma sul “diritto d'insistenza” abrogata dal 2010 senza che sia seguita una riforma a stabilire nuovi criteri per la certezza dell’impresa balneare, è una fonte di grave preoccupazione. 

Le recenti considerazioni dell’Avvocatura generale della Corte di giustizia europea sulla presunta  incompatibilità dell’articolo 49 Cod. Nav. con l’articolo 49 del Trattato fondativo dell’Unione europea  (TFUE) sulla libertà di stabilimento evidenziano, tra l’altro, il parallelismo fra le concessioni balneari  e quelle per le scommesse e il gioco d’azzardo, oggetto della sentenza della Corte di giustizia europea  del 28/01/2016, Laezza c. Italia, in tema di libertà di stabilimento e prestazione di servizi ex artt. 49  e 56 TFUE, che ha dichiarato l’illegittimità degli espropri senza indennizzi.

Anche nell’applicazione della citata direttiva “Bolkestein”, ravvisiamo un’interpretazione non  consona che, invece di rafforzare il quadro giuridico – garantendo alle imprese la tutela dei diritti  fondamentali contenuti nella Carta di Nizza, tra i quali il diritto di proprietà, la libertà di iniziativa  economica e la protezione del legittimo affidamento – lo ha reso oltremodo incerto, in particolare per le micro imprese balneari. 

Si accoglie, pertanto, con favore l’abrogazione dell’articolo 49 del Codice della navigazione sul  presupposto che la norma impone un limite di tempo al godimento della proprietà privata di un  mezzo economico legalmente acquisito, senza motivazioni valide e in contrasto con le sentenze  della Corte di giustizia europea e con la Carta dei diritti fondamentali della UE.  

La necessità di tutelare gli investimenti del concessionario uscente era già stata confermata anche  dalla giurisprudenza amministrativa italiana. Le note sentenze gemelle dell’adunanza plenaria del  Consiglio di Stato (nn. 17 e 18 del 2021) avevano infatti precisato che l’indizione di procedure  competitive per l’assegnazione delle concessioni deve, ove ne ricorrano i presupposti, essere  supportata dal riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai  concessionari uscenti, essendo tale meccanismo indispensabile per tutelare l’affidamento degli  stessi. A livello normativo – peraltro – la legge annuale del mercato e della concorrenza del 2022  (legge n. 118/2022) ha fatto propri i rilievi delle pronunce dell’adunanza plenaria, valorizzando la  posizione dei soggetti che hanno storicamente operato in questo settore esercitando la propria  attività di impresa, quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. La citata  legge n. 118/2022 – applicando la sentenza del Consiglio di Stato del novembre 2021 che ha  annullato l’ultima proroga al 2033 – ha fissato la proroga al 31 dicembre 2023 e il successivo decreto  Milleproroghe (convertito dalla legge n. 18/2024), l’ha ulteriormente posticipata al 31 dicembre  2024. Tuttavia, l’Agenzia del demanio non ha mai riconosciuto la validità di quest’ultima proroga:  nella recente lettera inviata ai Comuni, infatti, si fa riferimento alla scadenza del 31 dicembre 2023  stabilita dalla legge 118/2022, in quanto la successiva proroga di un anno rappresenta un altro  rinnovo automatico e generalizzato in contrasto col diritto europeo. 

Nell’attuale contesto giuridico e in considerazione dell’appartenenza del nostro Paese all'Unione  europea, la previsione del citato articolo 49 del Codice della navigazione appare oggi del tutto  anacronistica e se ne sostiene, pertanto, l’abrogazione. 

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