Verifiche del green pass del datore del lavoro e certificati di esenzione

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11/10/2021

Il lavoratore che dal 15 ottobre non abbia, o non esibisca, un green pass valido o un tampone molecolare negativo (validità 72 ore) o piuttosto un tampone rapido negativo (validità 48 ore) non potrà accedere al luogo di lavoro e viene automaticamente considerato “assenza ingiustificato”: il lavoratore non potrà accedervi non tanto per comunicazione del datore bensì per disposizione legale.

Il delegato al controllo deve annotare la circostanza della mancanza di green pass o conservare lo screen shot dell’esito negativo rilevato con la APP verifica C19 e raccogliere una ricevuta sottoscritta dal lavoratore che evidenzi la circostanza e l’orario dell’allontanamento per evitare possibili contestazioni future – esempio lavoratore con due green pass che esibisce quello non valido al posto del corretto o lavoratore che allontanandosi abbia una malattia e inoltri un certificato medico.

Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.L. n°127/2021 il datore di lavoro definisce le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche tali da risultare efficaci a garanzia della finalità della norma.

Il Governo raccomanda il controllo all’ingresso ma consiglia anche di prevedere controlli a campione durante la giornata lavorativa per scongiurare il caso che il tampone molecolare green pass, che ha una durata oraria, scada all’interno del turno di lavoro.

La mancanza di green pass determina un tipo di assenza ingiustificata non sanzionabile disciplinarmente dal datore a meno che il lavoratore non effettui azioni elusive della norma o del regolamento aziendale che, a seconda della gravità e dell’intenzionalità, prevedano conseguenze disciplinari.

In sostituzione del lavoratore assente, il datore di lavoro può assumere un altro lavoratore preferibilmente con un contratto con scadenza determinabile (rientro in servizio del sostituito). Se l’impresa occupa fino 14 dipendenti, il datore di lavoro può sostituire il lavoratore “assente ingiustificato” per cinque giorni con un sostituto con un contratto della durata di 10 giorni prorogabili per altri 10 e infine con una scadenza correlata al rientro in servizio del lavoratore sostituito.

Quest’ultimo viene considerato “sospeso” e non può rientrare a lavoro anche se, in possesso di regolare green pass, richiedesse di riprendere la propria attività.

Le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, devono essere stabilite dal datore di datore entro il 15 ottobre: tra le ipotesi il controllo al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e l’individuazione con atto formale dei soggetti incaricati all’accertamento e alla contestazione delle violazioni degli obblighi.

Il decreto dà infine il via libera a prezzi più bassi per i tamponi, che rimarranno gratuiti per i soggetti fragili, con disabilità e per chiunque fosse impossibilitato a fare il vaccino: costeranno 8 euro per i minori di diciotto anni e 15 euro per tutti gli altri – le farmacie che non rispetteranno il prezzo calmierato andranno incontro ad una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro e il prefetto potrà anche disporre la chiusura dell’attività per 5 giorni compatibilmente con le esigenze di continuità del servizio.

Il prezzo calmierato è inoltre assicurato da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni alla somministrazione dei tamponi rapidi e aderenti al protocollo di intesa: vengono in tal senso stanziati 105 milioni per i tamponi gratis agli esenti dal vaccino.

 

Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 (di seguito “certificazione”) viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.

Le certificazioni dovranno contenere:

  • I dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • La dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del Decreto legge 23 luglio 2021, n 105;
  • La data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________”
  • Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  • Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
  • Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione. 

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