Liguria in Zona Arancione: i chiarimenti interpretativi per i Servizi alla Persona

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10/11/2020

Di seguito alcuni chiarimenti interpretativi relativi ai SERVIZI ALLA PERSONA dopo l'ingresso della Liguria in Zona Arancione:

- SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLA PERSONA ALL’INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI

Si ritiene che le attività dei “servizi alla persona”, ove consentite, possono operare all’interno dei centri commerciali, in quanto il DPCM del 3 novembre 2020 non individua specifiche restrizioni per le attività di servizi alla persona che operano in un centro commerciale rispetto a quelle site in un locale autonomo. Occorre, tuttavia, analizzare le singole norme dettate per le regioni a seconda del rispettivo livello di rischio.

Nello specifico, per le regioni cosiddette “gialle e arancioni”, l’art. 1, co. 9, lett. ii), del decreto stabilisce chiaramente che le attività di “servizi alla persona sono consentite” (pur nel rispetto dei protocolli e delle linee guida regionali).

 Per le regioni “rosse”, l’art. 3, co. 4, lett. h) stabilisce, invece, che i servizi alla persona sono sospesi ad eccezione delle attività di lavanderia, tintoria, pompe funebri e acconciatura (deroghe contenute nell’allegato 24 del decreto). Pertanto, queste attività possono operare anche nelle regioni “rosse”, in cui sono, invece, sospese le attività dell’estetica.

A fronte di così chiare disposizioni, che non individuano alcuna tipologia di restrizione specifica basata sull’ubicazione della sede dell’impresa, si ritiene che non debbano trovare applicazione le norme del decreto che individuano le limitazioni alle attività di commercio al dettaglio, tra cui ovviamente non rientrano i citati “servizi alla persona”.

Appare, quindi, ragionevole sostenere che anche le limitazioni poste alle attività all’interno dei “centri commerciali” – contenute sia nell’art. 1, co. 9, lett. ff) sia nell’art. 3, co. 4, lett. b) – siano riferibili esclusivamente alle attività di vendita al dettaglio e non anche alle attività di diverso genere. Rafforzano tale interpretazione le norme che, nel prevedere le esclusioni dalla sospensione delle attività nei centri commerciali, individuano solo e soltanto attività di commercio al dettaglio (tra cui per le regioni “gialle” e “arancioni”: tabacchi, giornali, farmacie e per le regioni “rosse” quelle dell’allegato 23 del decreto).

Si conferma, in questo modo, che le lettere ff) e b) citate mirino a limitare le attività del commercio al dettaglio e non anche altre tipologie di attività.

- SPOSTAMENTI AL DI FUORI DEI COMUNI NELLE “ZONE ROSSE E ARANCIONI”

Lo spostamento al di fuori del comune è consentito solo nel caso in cui nel proprio comune non sia presente un’impresa che eserciti l’attività di acconciatore o, ove consentito, di estetista.

Con riferimento alle regioni arancioni tale possibilità è esplicitamente prevista dall’art. 2 comma 4 lett. b) ove si consente lo spostamento in comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione anche per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. In ragione di ciò il cliente potrà recarsi presso un acconciatore o un estetista in un altro comune solo se nel proprio tale servizio non sia assicurato.

Anche nelle regioni rosse lo spostamento si ritiene consentito solo nel caso in cui nel proprio comune non sia presente un’impresa che eserciti l’attività di acconciatore (l’attività di estetica non è consentita nelle zone rosse).

Con riferimento a tali regioni il DPCM 3 novembre detta norme più stringenti sugli spostamenti, prevedendo che è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori della Regione, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (art. 3, comma 4 lett a).

E’ quindi vietato lo spostamento non solo sul territorio regionale ma anche all’interno dei singoli comuni se non per le ragioni previste dalla disposizione.

Poiché la ratio della norma è quella di limitare al massimo gli spostamenti delle persone si ritiene che anche nelle regioni rosse lo spostamento al di fuori del proprio comune per usufruire delle attività/servizi non sospesi (nel caso di specie acconciatore) sia consentito solo se tale attività o servizio non sia disponibile nell’ambito del proprio comune e comunque effettuando tale spostamento nel minor raggio di distanza possibile.

Si ritiene opportuno, inoltre, che l’azienda consigli alla propria clientela (ove possibile) di autocertificare  che lo spostamento è motivato da una situazione di necessità collegata all’attività o servizio dell’azienda stessa non presente sul territorio del proprio comune, magari comprovando lo spostamento con una richiesta/conferma di appuntamento.

Nel comprendere come le limitazioni derivanti da tale disposizione possano creare gravi difficoltà alle imprese artigiane, stiamo cercando di individuare una soluzione che possa consentire ai clienti di poter rivolgersi al proprio operatore “di fiducia” anche se ubicato al di fuori del proprio comune.