Soccorso stradale professionale dal 2 gennaio 2024: la bozza proposta da Confartigianato

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08/11/2022

Confartigianato ha preparato una bozza di normativa con l'obiettivo di farla entrare in vigore a partire dal prossimo 2 gennaio 2024 nel quale delinea i requisiti e le caratteristiche per svolgere l’attività di soccorso stradale professionale a partire da tale data. 

Il soggetto deve anzitutto essere in possesso della qualifica di autoriparatore che esercita tale attività sotto forma di impresa, in possesso di polizza assicurativa per i danni causati nell’esercizio delle sue funzioni di soccorritore ed iscritto alla Camera di Commercio con uno dei seguenti codici ATECO 2007:

  • 45.20, manutenzione e riparazione di autoveicoli;
  • 52.21.60, attività di traino e soccorso stradale;
  • 52.21.50, gestione di parcheggi e autorimesse;
  • 81.29.91, pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio

Il soccorritore deve essere in possesso dell’attestato di frequenza del corso sul soccorso stradale professionale e di un corso di aggiornamento ogni tre anni. Chi ha svolto l’attività di soccorso stradale professionale nei tre anni antecedenti l’entrata in vigore del decreto è esente dal corso ma è obbligato a frequentare l'aggiornamento entro tre anni a partire dal 2 gennaio 2024. 

L’attestato di frequenza del corso di soccorritore stradale ha una durata non inferiore a 40 ore mentre l’aggiornamento, che dovrà essere tenuto entro tre anni dalla conclusione del corso, ha una durata non inferiore a 20 ore.

Ai fini della sicurezza nei luoghi del lavoro, il soccorritore stradale professionale e il proprio personale dovranno essere muniti degli attestati di frequenza dei corsi specifici per la sicurezza sul lavoro e degli attestati di frequenza dei corsi per l’attribuzione della qualifica PES-PAV e PEI.

Il soccorso stradale professionale può essere svolto solo se in possesso di piena proprietà e/o completa disponibilità di:

  • un mezzo immatricolato ad uso speciale ed abilitato al soccorso stradale e la cui massa massima ammissibile a pieno carico sia pari o superiore a 65 quintali;
  • strumenti idonei alla pulizia del manto stradale – e pertanto iscrizione all’Albo Gestori Ambientali con limitazione di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di rifiuti;
  • area adibita a deposito e ricovero dei mezzi recuperati, distinta e delimitata da eventuale altra area destinata allo svolgimento delle altre attività, con dichiarazione sostitutiva della licenza comunale di autorimessa.

Il soccorritore dovrà annotare su apposito registro, valide ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo recuperato, che andranno essere custoditi con la massima diligenza. 

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