La Confartigianato ricorda le novità previste dalla Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) in tema di riduzione della prescrizione per il diritto di credito derivante dalle forniture di energia elettrica e gas.
Dal 1° marzo 2018 per il settore dell’energia elettrica, e dal prossimo gennaio 2019 per il settore del gas (al 1° gennaio 2020, invece, per il settore idrico), il diritto dei venditori al corrispettivo nei contratti di fornitura si prescrive in 2 anni, anziché in 5 anni (art. 1, co. 4).
Le nuove regole di prescrizione biennale valgono per le fatture emesse a partire da gennaio 2018.
Qualora il cliente finale abbia ricevuto una fatturazione a conguaglio per periodi superiori ai due anni, e qualora l’Agcm abbia aperto nei suoi confronti un procedimento per l’accertamento di eventuali violazioni del Codice del Consumo, l’utente, che abbia inoltrato un reclamo inerente al conguaglio, nelle modalità previste dalla regolazione, ha diritto alla sospensione del pagamento, finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore. In questo caso, è obbligo del venditore comunicare l’avvio del procedimento ed informare il cliente finale dei propri diritti. In tal caso il cliente finale ha in ogni caso diritto alla restituzione entro tre mesi di quanto versato a titolo di indebito conguaglio.
In particolare, le nuove disposizioni sulla possibilità di sospensione del pagamento relativo ad un conguaglio riferito ad un periodo ultra biennale si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva, per il settore elettrico, al 1° marzo 2018, per il settore del gas, al 1° gennaio 2019, per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.




