Disposizioni per l’importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e DPI

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05/08/2020
Nel nuovo Art. 66-bis introdotto dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n.180 del 18-07-2020 - S.O. n. 25/l) i punti di interesse per quanto riguarda la produzione di mascherine chirurgiche e DPI sono:
 
- L’introduzione della competenza regionale per la validazione (commi 1-4)
- L’eliminazione della importazione e di conseguenza dei relativi obblighi per gli importatori (comma 6)
 
Per quanto riguarda in particolare il primo punto viene stabilito che i criteri semplificati di validazione per la produzione di mascherine e dei dispositivi di protezione individuale, in deroga alle norme vigenti, sono individuati entro il 29 luglio da apposito comitato tecnico composto da Istituto Superiore di Sanità (o INAIL), ACCREDIA, UNI nel quale è stato introdotto anche un rappresentante designato dalla Regioni; le modalità di presentazione delle domande di validazione vengono definite dalle regioni che individuano le strutture competenti.
Il comma 5 prevede che l’ISS e l’INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai suddetti Istituti fino al 3 agosto 2020, in accordo con l'art. 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione. Il comma 7 conferma, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica, le disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali. 
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