La Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti Europea (DG Move) della Commissione Europea ha fornito dei chiarimenti sull’obbligo previsto per i camion e i relativi autisti impegnati in trasporti internazionali per rientrare nel Paese di stabilimento dell’Impresa quando sono trascorse otto settimane dall’inizio del servizio – norma che va a modificare l’articolo 5, dove la DG MOVE indica la tipologia di mezzi che rientrano nel suo campo di applicazione. Tra questi, troviamo:
- i veicoli o insieme di veicoli utilizzati per il trasporto internazionale di merci per conto terzi che lasciano lo Stato membro di stabilimento;
- i rimorchi e semirimorchi quando gli stessi siano a disposizione dei trasportatori di merci su strada e, come tali, siano immatricolati o immessi in circolazione e autorizzati ad essere utilizzati conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l’impresa.
La norma invece non trova applicazione nei seguenti casi:
- nel caso di trasportatori di merci su strada, per veicoli a motore o insiemi di veicoli, la cui massa a carico ammissibile non superi le 2,5 tonnellate;
- per veicoli utilizzati da imprese che effettuano servizi di trasporto di passeggeri su strada esclusivamente a fini non commerciali o che esercitano un’attività principale diversa da quella di trasportatore di passeggeri su strada;
- per veicoli a motore con una velocità massima autorizzata non superiore a 40 km/h.
La Commissione europea ha aggiornato diversamente le linee guida, specificando che l’obbligo di rientro ogni otto settimane, introdotto dal Regolamento Ue 2020/1055, non riguarda i rimorchi e i semirimorchi.