Immissione sul mercato e utilizzo di schiume poliuretaniche per il montaggio di serramenti, ecco il nuovo regolamento sui diisocianati

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03/03/2022

Il Regolamento UE 2020/1149 ha previsto l'introduzione della restrizione sull'uso e l'immissione sul mercato di "diisocianati" sia aromatici che alifatici, come sostanze o in miscele. L'utilizzo di schiume poliuretaniche per il montaggio di serramenti sia soggetto ai seguenti obblighi.

Dal 24 febbraio è vietato immettere i diisocianati, in quanto tali,  come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a  meno che: 

a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o 

b) il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga  di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che  sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre  informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso  industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione  adeguata».

Dal 24 agosto 2023 è vietato utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti  di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che: 

a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione,  sia inferiore allo 0,1 % in peso, o 

b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una  formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le  miscele.

Il regolamento, inoltre: 

  • definisce gli «utilizzatori industriali e professionali», come i lavoratori e i lavoratori  autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della  supervisione di tali compiti; 
  • prevede che la formazione richiesta comprenda istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro,  fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre  misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale. Tale formazione deve  essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con  competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale e  prevede, per tutti i tipi di formazione, la certificazione o prova documentale del  completamento della formazione con esito positivo.
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