Trasporto di rifiuti e nuove linee guida sulla loro classificazione: ecco le novità principali e gli allegati dedicati

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01/09/2021

La delibera n. 7 del 28 luglio 2021 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, entrata in vigore in data odierna, 1° settembre 2021, distingue tra:

- gli iscritti alla categoria 2 bis, ovvero le aziende che producono e trasportano i loro rifiuti;

- gli scritti alla categoria 4, ovvero le aziende che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

Gli iscritti alla categoria 2 bis possono trasportare i rifiuti elencati nella sezione “L-quarter” dell’allegato "ALLEGATO L QUATER E L QUINQUIES" (esempio carta, plastica, legno,…) solo se derivanti dalla loro attività e a patto che la loro attività sia tra quelle inserite nella sezione “L-quinquies” dello stesso allegato (esempio musei, biblioteche,…). L’attività è possibile solo ai fini del conferimento al servizio pubblico o se gestiti al di fuori dello stesso servizio.

La categoria 4 riguarda invece la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi: tali imprese possono trasportare i rifiuti “L-quarter” solo se prodotti da altre aziende la cui attività rientra tra le “L-quinquies”, sempre ai fini del conferimento del servizio pubblico o se gestiti al di fuori di esso.

Per entrambe le categorie è necessario presentare apposita domanda all’Albo Gestori Ambientali.

Il decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 del Ministero della Transizione ecologica approva le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti al fine di classificare correttamente il rifiuto assegnandogli il codice e le caratteristiche di pericolo (HP) corretti. Il nuovo testo ricalca le precedenti linee ma corregge alcuni refusi ed integra alcune misure tra cui:

- un paragrafo specifico dedicato alla procedura per valutare la pericolosità dei rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento meccanico – biologico (codici EER 191211 e 191212);

- le caratteristiche di pericolo da associare ad un rifiuto di imballaggio di provenienza urbana (codice EER 150110*) devono essere determinate sia se l’imballaggio contiene un residuo di un prodotto pericoloso sia se esso è stato contaminato esternamente da sostanze pericolose. 

Maggiori dettagli nell’allegato *Linee Guida Classificazione Rifiuti".

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