Aggiornata la normativa sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: ecco le principali novità

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01/06/2022

Il Governo ha innovato la normativa sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le novità principali riguardano il preposto, la formazione, l’addestramento e le condizioni per sospendere l’attività.

Le novità per il preposto

Se nel DVR (Documento Valutazione Rischi) è prevista tale figura, il datore di lavoro e il dirigente (dove previsto) sono obbligati ad individuare il preposto o i preposti che effettuino le attività di vigilanza. Per queste figure, i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono (non devono) stabilire l’emolumento spettante al preposto, il quale non può subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività.

Nello specifico di appalti e subappalti, è obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori indichino al datore di lavoro committente chi, tra i propri lavoratori, svolga attività da preposto nell’ambito delle attività di “lavori, servizi e forniture” che si svolgano nel ciclo produttivo del datore di lavoro committente e nei luoghi di lavoro dove il committente abbia la disponibilità giuridica. Tale obbligo vale anche per i cantieri secondo quanto disciplinati dall’articolo 90 del d.lgs 81/2008.

Il preposto deve sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

  • Se rileva comportamenti non conformi, il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
  • Se le disposizioni impartite non fossero attuate o nei casi di persistenza dell’inosservanza, con la nuova normativa egli può interrompere l’attività del lavoratore informando i superiori diretti.
  • Se dovesse rilevare deficienze di mezzi e attrezzature o altre condizioni di pericolo, se necessario può interrompere momentaneamente l’attività e segnalare al datore e al dirigente le non conformità rilevate. Egli deve intervenire se, così facendo, riesce a ripristinare le difformità.

Le novità per la formazione e l’addestramento

Riguardo il principale adempimento per garantire l’educazione e degli altri soggetti operanti in azienda, la legge stabilisce che entro il 30 giugno 2022 verrà stabilito un accordo per individuare:

  • la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • le modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

L’accordo supererà ed abrogherà quelli vigenti e regolerà l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro nonché le modalità della verifica finale di apprendimento disciplinandone la formazione per dirigenti e preposti. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione e dell’aggiornamento periodico, le relative attività formative devono essere svolte interamente in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e ogni qualvolta ciò sia reso necessario a seguito dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi. Nello specifico:

  • è considerato “in presenza” anche la videoconferenza se risulta possibile identificare i partecipanti, avviene un’interazione diretta con il docente, si rispetta il numero massimo dei discenti come per i corsi in presenza fisica e si svolge il test di verifica di apprendimento;
  • la previsione della biennalità dell’aggiornamento del preposto e della necessità di formazione in presenza probabilmente entreranno in vigore prima dell’emanazione dell’Accordo Stato-Regioni.

La legge chiarisce che l’attività di “addestramento” deve essere aggiuntiva a quella di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e deve essere svolta sempre in presenza sul luogo di lavoro da persona esperta. Per “esperta” si intende qualsiasi persona, anche esterna all’organizzazione aziendale, non necessariamente con una qualifica speciale, un titolo di studio o a seguito di un particolare corso ma che conosca l’attrezzatura, la sostanza la procedura

L’addestramento è previsto in sede di redazione del DVR per i lavoratori, compresi gli interinali, che svolgono mansioni che prevedono l’utilizzo di macchine, attrezzature, impianti e/o sostanze, DPI e consiste in una parte pratica per il loro corretto uso e, in caso di procedure di lavoro di sicurezza, in un’esercitazione applicata. 

Gli interventi di addestramento dovranno essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato, dove occorre inserire anche l’esperto che si è occupato dell’addestramento.

Vigilanza e sospensione dell’attività imprenditoriale

Tra le altre novità, il DL 146/2021, accanto agli organi competenti noti, introduce che la vigilanza è anche competenza generale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che è stato fortemente potenziato mediante l’assunzione di più di 1.000 unità assieme a 64 nuovi carabinieri.

Per quanto riguarda la sospensione, tra le ipotesi vi sono:

  1. Gravi violazioni. In tal senso decade la parola “reiterate”: ne basta una.
  2. Percentuale dei lavoratori “in nero” del 10% anziché il 20%: la percentuale è calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo.
  3. Mancata elaborazione del DVR: la sanzione si applica solo se manca del tutto, specificando che al contravventore può essere consentito esibire il DVR entro le 12 del giorno successivo in caso di mancata presenza in loco del DVR.
  4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile: sospensione per l’impresa il cui datore di lavoro non ha istituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia nominato l’RSPP (le due circostanze devono essere entrambe rilevate in sede ispettiva).
  5. Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione.
  6. Mancata elaborazione POS (Piano Operativo di Sicurezza): la sospensione non riguarda l’intero cantiere bensì le attività dell’impresa priva di POS e la parte di cantiere interessata dalla violazione.
  7. Mancata formazione e addestramento (devono coesistere entrambe le condizioni) ai lavoratori per i quali è prevista in relazione alla mansione svolta. La sospensione per mancata formazione e/o addestramento comporta l’impossibilità di far lavorare la persona fino all’avvenuta formazione e/o addestramento, con obbligo di erogare la retribuzione.
  8. Mancata fornitura dispositivi di protezione anticaduta: non c’è sospensione se tali DPI sono stati forniti ma non utilizzati – la sanzione è a carico di lavoratori e preposti).
  9. Mancanza o carenza di protezioni verso il vuoto o di armature di sostegno.
  10. Lavori in prossimità di linee elettriche o presenza di conduttori in tensione nudi senza misure di protezione idonee.

Per informazioni è possibile contattare Barbara Boffa dell'Ufficio Tecnico al 331 2083522 o alla mail ufficiotecnico@confartigianatoimperia.it

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