Decreto Legge “Rilancio”: indennità lavoratori autonomi per il mese di aprile

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01/06/2020

La Confartigianato informa che l’INPS, con la circolare n. 66/2020 (vedi allegato) ha fornito le istruzioni operative in merito alla proroga per il mese di aprile 2020 delle indennità previste per i lavoratori autonomi, parasubordinati e alcune categorie di lavoratori subordinati (stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori agricoli e dello spettacolo).

Come noto, l’art. 84 del D.L. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) ha previsto per i soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità Covid–19, pari a 600 euro, l’erogazione di un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. Pertanto, come chiarito dall’Istituto, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, coloni e mezzadri, che hanno già percepito l’indennità non devono presentare una nuova domanda per fruire del beneficio per il mese di aprile 2020: l’indennità sarà erogata automaticamente dall’INPS secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda relativa al mese di marzo.
Con riferimento, invece, ai lavoratori iscritti alla gestione degli artigiani che non abbiano presentato istanza per il mese di marzo, lo stesso D.L. n. 34/2020 ha previsto la possibilità di richiedere, per tale mensilità, il relativo beneficio entro e non oltre il 3 giugno 2020.
A tale riguardo, la circolare chiarisce che i lavoratori che presentano la domanda per il mese di marzo 2020, e che otterranno il beneficio conseguente, non dovranno presentare una nuova domanda per l’indennità di aprile 2020, dal momento che la prestazione sarà attribuita d’ufficio.
Entro il medesimo termine del 3 giugno 2020, dovranno presentare domanda anche i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità e che, in ragione dell’incompatibilità prevista nell’originario testo del D.L. n. 18/2020, non avevano potuto presentare domanda di indennità per marzo 2020.
L’art. 75 del D.L n. 34/2020 è infatti intervenuto sul regime delle incumulabilità (art. 31, D.L. n. 18 del 2020) prevedendo espressamente che le indennità Covid-19 di cui al D.L. n. 18/2020, siano cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.
Alla luce di tale modifica legislativa, l’Istituto precisa che:
 
 le domande di indennità di cui all’art. 28 D.L. n. 18/2020, respinte esclusivamente in ragione della titolarità in capo al richiedente dell’assegno ordinario di invalidità, saranno riesaminate d’ufficio ed accolte, con il conseguente riconoscimento dell’indennità sia per il mese di marzo che per il mese di aprile 2020;
 
 i lavoratori che non hanno presentato domanda per il mese di marzo in quanto titolari di assegno ordinario di invalidità, possono presentare la relativa domanda entro il 3 giugno 2020, con conseguente erogazione del beneficio sia per marzo che per aprile 2020.
 
Riguardo le procedure per la presentazione delle domande, la circolare conferma la possibilità di accesso al servizio per il tramite del nostro patronato INAPA, oltre che con il PIN semplificato di 8 cifre (v. circolare confederale prot. n. 404 del 27 marzo u.s.).
 
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In allegato a questo articolo si trova in allegato anche la circolare n. 67/2020 con la quale l’INPS fornisce le
istruzioni in merito all’indennità di 600 euro, a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, a favore dei lavoratori danneggiati dal Covid-19 e non coperti da altri interventi (stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, intermittenti, lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio). 
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