#CONFARTIGIANATORISPONDE: quando è previsto il Green Pass per il settore benessere

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08/02/2022

DOMANDA 

Con riferimento al settore benessere i titolari di centri estetici con spa, sauna, bagno turco, ecc.  devono chiedere ai propri clienti l’esibizione del green pass rafforzato per l’accesso a tali servizi (al pari dei centri benessere) oppure è sufficiente il possesso del green pass base? 

RISPOSTA 

Per l’accesso ai “servizi alla persona”, a partire dal 20 gennaio e fino al 31 marzo 2022 è previsto l’obbligo di verifica del cosiddetto green pass “base”. All’interno dei servizi alla persona, rientrano una serie di attività tra cui acconciatori, estetiste, trucco semipermanente, tatuatori, piercer, lavanderie e tintorie, pompe funebri, servizi di cura degli animali e organizzazione di feste e cerimonie

Per i centri benessere (anche per le attività all’aperto) e gli stabilimenti termali è stato introdotto, già dallo scorso 10 gennaio, l’obbligo di green pass “rafforzato”. Alla luce di ciò, per valutare quale tipo di green pass sia richiesto per l’accesso alle suddette attività occorre riferirsi alla tipologia di attività svolta dall’impresa e dal codice Ateco posseduto, e non alla tipologia di servizio erogato.

Nel caso di servizi come sauna, bagno turco, solarium e massaggio effettuato presso centro estetico (ovvero gli istituti di bellezza, con codice Ateco 96.02.02), occorre richiedere il green pass “base”. Se lo stesso servizio viene erogato in un centro benessere (codice Ateco 96.04.1) dovrà essere richiesto il green pass “rafforzato”. 

DOMANDA 

Gli esercenti dei servizi alla persona sono tenuti a chiedere la certificazione verde anche ai bambini fino ai 12 anni di età? 

RISPOSTA 

Il green pass “base” dovrà essere richiesto alle persone che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età. 

DOMANDA 

A quali sanzioni sono esposti i titolari e i clienti dei servizi alla persona in caso di inosservanza dell’obbligo? 

RISPOSTA 

In caso di inosservanza dell’obbligo in questione le sanzioni previste sono le seguenti:

  • per i clienti: sanzione pecuniaria che va dai 400 ai 1.000 euro; 
  • per i titolari, gestori o responsabili delle attività: sanzione pecuniaria dai 400 ai 1.000 euro. Inoltre, dopo due violazioni, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni.