Sacchetti di plastica non più gratis. Interessa le attività che consegnano borse per l’asporto dei prodotti

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02/01/2018

Tra le novità introdotte dalla nuova legge in materia di sacchetti di plastica è stabilito il divieto di cessione gratuita degli stessi.

Dal 1° Gennaio 2018 le sportine per la spesa non potranno più essere omaggiate ai clienti, ma dovranno essere cedute esclusivamente a pagamento e con l’indicazione della voce distinta sullo scontrino fiscale o fattura.

L’obbligo di far pagare le sportine e di esporne la voce distinta per ogni singola unità sullo scontrino, riguarda sia le borse monouso che quelle riutilizzabili.

Restano escluse da questo obbligo le borse in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri.

ASPETTI FISCALE RELATIVI ALL’ESPOSIZIONE DEL PREZZO:

considerato che l’aliquota IVA della cessione delle borse di plastica è il 22%, sarà necessario adeguare il registratore di cassa riservando un “reparto” a questa operazione in quanto la norma precisa l’obbligo di “indicazione della voce distinta”.

Si raccomanda alle imprese interessate di avvisare il tecnico addetto alla manutenzione del registratore di cassa, rendendosi presumibilmente necessario un intervento per l’adeguamento.

LE CARATTERISTICHE DEI SACCHETTI:

richiamiamo le caratteristiche che devono avere i sacchetti di plastica per essere conformi con l’attuale normativa.

E’ confermato il divieto di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili inferiori a certi spessori (200 micron di spessore per quelli alimentari con maniglia esterna, 100 micron per quelli a uso non alimentare sempre con maniglia esterna), ed introdotto il divieto di cessione gratuita degli stessi.

Confermata anche la libera circolazione (sempre a pagamento) per i sacchetti biodegradabili e compostabili ex norma Uni En 13423: 2002.

In particolare, per quanto riguarda le borse di plastica riutilizzabili, queste ultime possono liberamente circolare, fatto salvo l’obbligo di cessione a titolo oneroso, a patto che esse rispondano esclusivamente a queste caratteristiche:

Borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna:

— con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il   30%, fornite come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

— con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10%, fornite come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

Borse di plastica riutilizzabili con maniglia   interna:

— con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, fornite come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

— con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10%, fornite come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

N.B.: tali borse (sia le compostabili che le riutilizzabili) non possono essere distribuite a titolo gratuito, e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.

SANZIONI:

per quanto riguarda, infine, le sanzioni, chi non rispetta quanto previsto dalle nuove norme, rischia di incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. All'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.

La sanzione è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi.

Le sanzioni possono essere molto pesanti anche nei confronti del commerciante che si è fidato del suo fornitore: è opportuno, quindi, che chi commercializza tali sacchetti si accerti della conformità degli stessi già al momento dell'acquisto, anche facendo firmare al proprio fornitore una dichiarazione che attesti la rispondenza dei sacchetti alle norme di legge (in allegato un fac-simile).

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Ambiente della
Confartigianato di Imperia telefonando al numero 0184/524511 oppure inviando una mail all’indirizzo formazione@confartigianatoimperia.it