Dal 1° ottobre parte l'obbligo, a carico dei produttori, importatori, grossisti ed utilizzatori di sostanze zuccherine, della tenuta di un registro telematizzato, in luogo di quello cartaceo, per la movimentazione delle stesse, sancito dal DM 11 dell'8 gennaio 2015 (allegato in calce alla news).
E' prevista l’esclusione della tenuta di un registro telematizzato per i laboratori artigiani di produzione utilizzatori di tali sostanze, che erano già esclusi dall'obbligo di detenzione di un registro cartaceo delle sostanze zuccherine secondo quanto disponeva l'art. 28 della Legge 82/2006.
Parimenti sono esclusi i laboratori di produzione, anche se non artigiani, purchè siano annessi ad esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, gli stessi esercizi di somministrazione ( bar, ristoranti etc. ) e quelli di commercio al dettaglio.
Nella nota 1 al DM si trovano, per i soggetti obbligati, le indicazioni per la iscrizione e l’accesso al SIAN, il sistema informativo agricolo nazionale, che è lo strumento per la gestione delle comunicazioni telematiche.
Per ogni aggiornamento in merito si rimanda alle note 1 e 2 al DM nonché alla guida rapida del MIPAAF sull’argomento, che trovate in allegato alla presente news.
Le Associazioni territoriali di Confartigianato sono a vostra disposizione per ogni dubbio o esigenza in merito.
Si allegano:
- Decreto Ministeriale dell'11 gennaio 2015 contenente disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine e relativi allegati;
- La guida rapida sull'argomento da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.




