La Regione Liguria sta lavorando all’approvazione delle disposizioni attuative della legge regionale n. 1/2024, il “Testo unico in materia di strutture ricettive e di locazioni brevi”, che ha sostituito la precedente legge regionale n. 32/2014.
Le disposizioni attuative rappresentano il vero “manuale operativo” della legge: servono infatti a definire nel dettaglio come applicare le nuove norme e a rendere pienamente operative le innovazioni previste per il comparto turistico-ricettivo.
L’iter di approvazione era rimasto sospeso per due motivi principali: prima per le vicende che hanno limitato l’attività della Giunta Regionale, poi per l’attesa di un possibile intervento normativo nazionale in materia di strutture ricettive. Superati questi ostacoli, la Regione ritiene ora opportuno procedere con il nuovo testo regolamentare.
Le novità sono state condivise con le associazioni di categoria e riguardano diversi aspetti di semplificazione, innovazione e maggiore flessibilità gestionale per le strutture ricettive.
Le principali novità previste
1. Introduzione della denominazione “Superior” per gli hotel 3 e 4 stelle
Una delle novità più attese riguarda l’introduzione della denominazione aggiuntiva “Superior” per gli alberghi classificati 3 e 4 stelle.
Questa denominazione potrà essere attribuita agli hotel che, pur non avendo tutti i requisiti per passare rispettivamente alle 4 o 5 stelle, possiedono caratteristiche, dotazioni e standard qualitativi superiori rispetto alla normale classificazione.
L’obiettivo è valorizzare le strutture che hanno investito in qualità, servizi, ammodernamento e miglioramento dell’offerta, offrendo loro una forma di riconoscimento e maggiore competitività sul mercato.
2. Semplificazione della comunicazione annuale dei prezzi
È prevista l’eliminazione dell’obbligo di comunicare alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, le tariffe da applicare per l’anno successivo.
Si tratta di una semplificazione importante, richiesta dagli operatori, perché oggi le tariffe vengono gestite in modo dinamico attraverso strumenti digitali, piattaforme online, sistemi di revenue management e aggiornamenti in tempo reale in base all’andamento del mercato.
Resta comunque fermo il principio della trasparenza nei confronti degli ospiti: le tariffe dovranno continuare a comprendere in modo chiaro servizi, dotazioni e condizioni previste dalla normativa.
3. Riattivazione delle strutture alberghiere dismesse
Le nuove disposizioni intendono favorire la riapertura degli alberghi dismessi, in particolare quelli soggetti al vincolo di destinazione d’uso alberghiera.
Quando gli interventi di riqualificazione non comportano una riorganizzazione sostanziale degli spazi dedicati alle camere, sarà possibile mantenere come riferimento le superfici previste all’epoca della precedente classificazione.
Questa misura è importante perché evita che l’applicazione dei nuovi standard comporti una drastica riduzione dei posti letto autorizzabili, rendendo economicamente insostenibili molti interventi di recupero e riattivazione.
4. Maggiore flessibilità tra diverse forme di ospitalità
La normativa introduce elementi di maggiore flessibilità tra strutture alberghiere, extralberghiere e strutture all’aria aperta.
In particolare, vengono disciplinate nuove forme di ospitalità, come i manufatti destinati al Glamping, cioè una forma di campeggio con standard più elevati di comfort e qualità.
Le disposizioni attuative definiranno nel dettaglio requisiti tecnici, superfici, altezze, distanze e aspetti igienico-sanitari di queste nuove soluzioni, che potranno essere installate soprattutto nelle strutture ricettive all’aria aperta.
5. Categoria 5 stelle per le Residenze Turistico Alberghiere
Viene introdotta la possibilità di classificare le Residenze Turistico Alberghiere – RTA anche nella categoria 5 stelle, recependo quanto previsto dalla nuova legge regionale.
Questa modifica consente di valorizzare le RTA con standard qualitativi più elevati e di ampliare le possibilità di posizionamento dell’offerta ricettiva.
6. Modifiche alla disciplina degli ostelli
La nuova disciplina prevede che l’ospitalità negli ostelli avvenga principalmente in spazi e locali condivisi, mentre l’utilizzo di camere dovrà avere carattere residuale.
L’obiettivo è riportare questa tipologia ricettiva alla sua funzione originaria, legata a un turismo più orientato alla socializzazione, evitando sovrapposizioni con altre forme di ospitalità, come gli alberghi.
7. Disciplina specifica per le strutture ricettive dell’entroterra
Una novità significativa riguarda le strutture situate nei Comuni dell’entroterra.
Per queste realtà sarà possibile essere classificate come strutture stagionali con un periodo minimo di apertura di 2 mesi, anziché i 5 mesi previsti per le strutture costiere.
La misura nasce per tenere conto delle diverse condizioni gestionali ed economiche delle strutture dell’entroterra, dove l’obbligo di apertura per periodi più lunghi può comportare costi difficilmente sostenibili.
Si tratta comunque di una possibilità e non di un obbligo.
In conclusione le disposizioni attuative della legge regionale n. 1/2024 introducono misure attese dal settore, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti, valorizzare la qualità dell’offerta, favorire la riapertura delle strutture dismesse e rendere il sistema ricettivo ligure più flessibile e competitivo.
In allegato il testo completo dell'informativa.





