Credito d’imposta per la bonifica dell'amianto

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13/06/2017

Sarà presto riaperta la finestra di accesso al credito d’imposta per la bonifica dall’amianto di strutture produttive effettuata nel 2016.

Le imprese che non hanno partecipato alla prima tornata potranno, quindi, godere di una nuova opportunità. L’annuncio della riapertura dello sportello per la presentazione delle domande arriva direttamente dal Ministero dell’Ambiente. Potranno beneficiare del bonus i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che hanno effettuato interventi di bonifica dell’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Potranno beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che hanno effettuato interventi di bonifica dell’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

 

La norma prevede che vengano ammessi al credito d’imposta i costi per gli interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Sono inoltre ammesse anche le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10 per cento delle spese complessive sostenute, con un tetto massimo di 10 mila euro per ciascuno dei progetti di bonifica. La norma specifica il termine “rimozione e smaltimento”, facendo riferimento a lastre in amianto, coperture in eternit, tubi, canalizzazioni e contenitori per fluidi e sistemi di coibentazione in amianto.

 

Il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura del 50 % delle spese sostenute per gli interventi. Questo spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta per ogni progetto di bonifica sia almeno pari a 20 mila euro, mentre l’ammortare totale dei costi eleggibili è limitato all’importo di 400 mila euro per ogni impresa.

 

Le spese sostenute devono essere certificate da un apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro. La normativa sancisce inoltre che il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista da normative nazionali, regionali o comunitarie.

 

 

Una volta riaperta la procedura, le imprese saranno chiamate a presentare una domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, in cui dovrà essere specificato il costo complessivo degli interventi, l’ammortare delle singole spese ammissibili e del credito d’imposta richiesto assieme alla certificazione di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

 

La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dal piano di lavoro del progetto di bonifica, dalla comunicazione all’ASL di avvenuta ultimazione dei lavori, dall’attestazione dell’effettività delle spese sostenute e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti “de minimis”.

 

A distanza di 90 giorni dalla presentazione delle domande, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare comunicherà all’azienda l’esito dell’istruttoria e, in caso di esito positivo, anche l’importo del credito di imposta spettante il quale sarà ripartito e utilizzato in tre quote da parte delle aziende e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito. La prima quota annuale sarà subito utilizzabile in compensazione.

 

 


 

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