SICUREZZA

Il più importante corpo normativo italiano in materia di prevenzione infortuni è oggi recepito nel Decreto Legislativo 81/2008.

Non si tratta di un semplice accorpamento di più norme già esistenti ma di una vera e propria riformulazione, che mantiene in linea di principio le disposizioni già in vigore, le modifica e le aggiorna divenendo quindi la fonte primaria per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Si conferma l’importanza dei concetti di organizzazione del lavoro e di formazione dei lavoratori; la valutazione dei rischi è sempre più lo strumento con cui il datore di lavoro è tenuto ad apportare quelle modifiche e quei mutamenti organizzativi e gestionali dell'attività per eliminare, o ridurre, tutti i rischi: si introduce l’obbligo della data certa o attestata; la prevenzione del rischio diventa l’elemento di base che coinvolge tutte le figure aziendali.

Per la sorveglianza, per l'attuazione delle norme di prevenzione infortuni e per la riduzione dei rischi in azienda, è istituita la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Ad esso sono affiancati il Medico Competente, ovvero un medico con competenze in materia di igiene del lavoro; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), definito come un rappresentante di tutti i lavoratori, in materia di sicurezza in azienda; gli addetti alle attività di lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, gestione delle emergenze e gli addetti al primo soccorso.

Importantissima diventa la partecipazione di tutte queste figure per conseguire il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'azienda.

Nel decreto sono definite inoltre le disposizioni relative a:

  • requisiti di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro (ad esempio: caratteristiche degli ambienti; presenza di agenti nocivi; vasche, tubazioni, serbatoi, recipienti; misure contro incendi ed esplosioni; impianti elettrici dove presenti pericoli di incendio o di esplosione; primo soccorso; aziende agricole);
  • modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro, compresi gli impianti e le apparecchiature elettriche, e dei DPI dispositivi di protezione individuale;
  • misure di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili, comprese le norme relative all’utilizzo dei ponteggi e delle attrezzature in genere per i lavori in quota;
  • segnaletica di sicurezza e salute;
  • movimentazione manuale dei carichi;
  • attrezzature con videoterminali;
  • agenti fisici: rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche;
  • agenti chimici, cancerogeni e mutageni, compreso l’amianto;
  • agenti biologici,
  • atmosfere esplosive.

L'innovazione principale, già prevista dal “vecchio” D.Lgs. 626/1994 e che il nuovo decreto conferma, è quella di avere introdotto una specifica organizzazione aziendale per tutte le aziende, dove accanto al datore di lavoro ed ai dirigenti, anche i lavoratori ed il medico diventano parti consapevoli ed insostituibili del processo produttivo e quindi delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. 

L'elenco di documenti qui riportato, frutto di esperienze diverse, vuole essere un riferimento pratico ed immediato per intraprendere un percorso di regolarizzazione e di ottimizzazione di situazioni reali nelle aziende soggette alla normativa di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.


 

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