EMERGENZA CORONAVIRUS: Aggiornato il Protocollo 14 marzo 2020 in materia di ”contrasto e contenimento del contagio da Covid-19 negli ambienti di lavoro"

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30/04/2020

Lo scorso 24 aprile 2020 il Governo e le Parti sociali hanno provveduto, ad un’integrazione del Protocollo 14 marzo 2020, alla luce dell’avvio dell’imminente “Fase 2” di gestione dell’emergenza Covid-19.

Premettendo che lo schema di base del Protocollo integrato rimane sostanzialmente identico a quello del documento approvato il 14 marzo scorso forniamo alcune brevi indicazioni ricordando che, come già stabilito, aguati livelli di protezione si ottengono attraverso:

•       il distanziamento sociale,

•       l’uso di DPI,

•       la pulizia e la sanificazione degli ambienti,

•       l’igiene personale,

•       l’organizzazione del lavoro flessibile,

•       la gestione degli accessi dall’esterno,

•       la riduzione od eliminazione degli spostamenti,

•       la gestione dei lavoratori con sintomi simil-influenzali

•       la sorveglianza sanitaria.

Si ricorda che la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le Integrazioni al Protocollo del 14 marzo 2020 stabiliscono che nelle aree a maggiore endemia nonché nelle realtà aziendali con casi sospetti di Covid-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia è necessario provvedere - prima della riapertura una sanificazione degli ambienti di lavoro come previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 (preventivo lavaggio con acqua e con i comuni saponi e si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio diluito allo 0,1% (candeggina).Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, viene suggerito l’utilizzo di etanolo (alcool etilico) al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro.

I Protocolli sulla sicurezza non richiamano quindi l’attività di sanificazione come quella prevista dall’art. 1, comma 1 del decreto n.274 del 1997 e la necessità che tale attività venga svolta dalle relative specifiche imprese.

In particolare viene stabilito che:

•       i detergenti per la disinfezione delle mani siano resi disponibili ai lavoratori tramite appositi dispenser, collocati in aree di facile accesso per i lavoratori;

•       fermo restando il requisito minimo dell’utilizzo della mascherina chirurgica nella frequentazione degli spazi comuni, che i lavoratori adottino DPI idonei alle tipologie di rischi valutati a livello aziendale;

•       nel riavvio delle attività, il lavoro a distanza deve continuare ad essere favorito rispetto a modalità di tipo “tradizionale”. Inoltre, il distanziamento sociale si deve esplicare anche in una rimodulazione, se possibile, degli spazi di lavoro, eventualmente utilizzando locali inutilizzati o sale riunioni. Quanto sopra vale, in particolare, per ambienti in cui operino più lavoratori contemporaneamente;

•       le aggregazioni fra soggetti andrebbero evitate anche nello spostamento casa – lavoro – casa, incentivando preferibilmente soluzioni di trasporto che garantiscano un adeguato distanziamento fra lavoratori.

•       il lavoratore sintomatico in azienda, al momento dell’isolamento, debba essere immediatamente dotato di una mascherina chirurgica.

•       il medico competente verifichi situazioni di particolare fragilità inerenti ai lavoratori, anche in relazione all’età, attuando la correlata sorveglianza sanitaria, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy;

•       il reintegro dei lavoratori precedentemente risultati positivi può avvenire solo dietro presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone ed avvenuta visita medica per la verifica dell’idoneità alla ripresa del lavoro, ai sensi di quanto stabilito dal decreto n. 81/2008 e smi.

Ci riserviamo di tornare sull'argomento con ulteriori sviluppi.

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