Rispetto all'Ordinanza Regionale 19/2020 abbiamo inoltrato i giorni scorsi alcune FAQ contenenti risposte sul tema da Regione Liguria.
Successivamente, una volta ripresa l' operatività, è emerso che alcune attività di produzione e servizio non direttamente "edili", sono riconducibili comunque alla filiera dell' edilizia.
Per queste attività, quindi, è consentito operare previa comunicazione alla Prefettura.
In questi giorni abbiamo partecipato a due confronti on line con la Prefettura di Savone e con la Regione Liguria ed è emerso questa interpretazione della normativa:
Le imprese edili ( a titolo di esempio: con cod Ateco 410000; 412000; 420000; 421000; 421100; 421200; 421300; 422000; 422100; 422200; 429000; 429100; 429900; 429901; 429909; 430000; 431000; 431100; 431200; 431300; 43290; 433902; 432909; 433000; 433100; 433300; 433400; 433900; 433901; 433909; 439000; 439100; 439900; 439901; 439902; 439909; 749020; 749021) NON devono comunicare alla Prefettura la ripresa dei lavori.
Tutte le altre imprese che non sono comprese nel DPCM del 10 Aprile 2020 ( a titolo di esempio: Marmisti, produzione di serramenti, fabbri) DEVONO comunicare la ripresa dell' attività alla Prefettura utilizzando il modello allegato se e quando sono parte di filiera edile.
Per le attività in sicurezza nei cantieri edili, segnaliamo un interessante video informativo pubblicato dall'Ente Scuola Edile di Savona. https://esesv.com/wp-content/uploads/2020/04/VIDEO-2020-04-15-15-09-43.mp4
Rimaniamo a disposizione per chiarimenti con una linea diretta dei nostri consulenti
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