Precisazione per le attività selvicolturali in merito alla commercializzazione del materiale legnoso

Tempo di lettura: 3 minuti
06/04/2020

La Confartigianato di Imperia comunica che la Regione Liguria ha diffuso una nota per puntualizzare alcuni aspetti connessi alla commercializzazione del materiale legnoso, oggetto di successivi quesiti da parte di alcuni soggetti. Tale circolare, infatti, è stata diramata al fine di fare chiarezza sulla possibilità di svolgere attività selvicolturali, posto che il D.P.C.M. del 22/3/2020, escludendole dall’allegato 1, ne determina nei fatti la sospensione.

Tuttavia, lo stesso D.P.C.M. fornisce indicazioni più ampie in relazione alla commercializzazione di taluni prodotti legnosi e, segnatamente, quelli utilizzati come combustibili per il riscaldamento. In merito, si ritiene di puntualizzare quanto di seguito indicato, suddividendo la questione tra commercio all’ingrosso e al dettaglio.

Commercio all’ingrosso

L’allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020 ammette che siano condotte le attività funzionali ad assicurare la continuità del “commercio all’ingrosso di combustibili solidi per riscaldamento” (cod. Ateco 46.71).

Per la produzione di detti combustibili, che per il settore boschivo riguardano principalmente legna da ardere, pellet e cippato, è richiesta alle aziende interessate una valutazione sulla necessità di assicurare la continuità di filiera che va comunicata preventivamente al Prefetto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) del citato D.P.C.M., indicando specificamente i beneficiari dei prodotti e servizi attinenti alle attività da svolgersi. Il Prefetto ha la facoltà di sospendere tali attività qualora ritenesse insussistenti le condizioni di necessità. Tuttavia fino all’adozione di eventuali provvedimenti di sospensione, le attività sono da ritenersi legittime sulla base di quanto comunicato. L'esercizio delle attività produttive avviene comunque a condizione che siano assicurati ai lavoratori adeguati livelli di protezione anti-contagio (distanza interpersonale tra i lavoratori e adozione dei dispositivi di sicurezza).

Commercio al dettaglio

In relazione alle attività commerciali il D.P.C.M. 22/3/2020, all’art. 1 lettera a), richiama le disposizioni già emanate col precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11/3/2020. In particolare la disposizione indica che resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal D.P.C.M. 11/3/2020, e deve pertanto intendersi applicabile l’art. 1 punto 1) del decreto stesso, che sospende le attività commerciali fatta eccezione per la vendita dei generi alimentari e di prima necessità, come elencati nell’allegato 1 del Decreto stesso, dove è presente il “Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento”. Tenuto conto di quanto sopra, la vendita al dettaglio di combustibili legnosi (compresa la legna da ardere) da parte di operatori abilitati a tale attività commerciale, è da ritenere non sospesa, e quindi praticabile.

Si richiama tuttavia, in termini generali, la necessità di limitare al minimo indispensabile tutte le attività che possono creare condizioni favorevoli al contagio o di rischio operativo per chi le svolge, anche al fine di evitare il ricorso alle strutture sanitarie in caso di incidenti.