Decreto Legge “Cura Italia” Prime indicazioni INPS su congedi parentali, bonus baby sitting ed estensione permessi ex lege n. 104/1992 e su proroga termine di presentazione delle domande di NASPI, di DIS-COLL

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23/03/2020

L'INPS, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 18/2020, con il messaggio n. 1281/2020 (v. allegato) ha fornito una sintetica illustrazione ed alcune prime indicazioni operative in merito alla disciplina dei congedi parentali “straordinari” e al voucher baby sitting (art. 23, D.L. n. 18/2020) nonché all’estensione dei permessi retribuiti riconosciuti ai sensi della legge n. 104/1992 (art. 24, D.L. n. 18/2020).

CONGEDI COVID-19

Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile 2020 (termine ad oggi previsto per la sospensione delle attività didattiche). 

I beneficiari sono i genitori lavoratori con figli fino a 12 anni

  • dipendenti privati,
  • iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS,

per i quali è prevista la corresponsione di una indennità pari al 50% della retribuzione - da calcolarsi secondo modalità definite dal provvedimento e riepilogate dal messaggio - e con copertura figurativa della contribuzione.

Il congedo è riconosciuto, inoltre, ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, senza tuttavia corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Con riferimento alle condizioni per l’accesso al congedo straordinario, il messaggio dopo aver ricordato che lo stesso non è fruibile se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito o se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting, chiarisce che il congedo COVID-19 è cumulabile nell’arco dello stesso mese:

  • con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto “Cura Italia” (6 + 12 per marzo e aprile);
  • con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

In merito alle modalità di fruizione del congedo, il messaggio fornisce specifiche indicazioni per ciascuna categoria di lavoratori interessata, in particolare:

1) Lavoratori dipendenti privati

  • i genitori che hanno già fatto richiesta e che, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo “straordinario”;
  • i genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso;
  •  i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

2) Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS

  • i genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso;
  • i genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando la procedura telematica che sarà disponibile entro la fine di marzo;
  • i periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19;
  • non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.

3) Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS

  • i genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso;
  • i genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche che saranno rese disponibili entro la fine di marzo;
  • i periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19;
  • non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva.

BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19

In alternativa al congedo parentale straordinario, il decreto “Cura Italia” ha previsto, in conseguenza della sospensione della didattica, la possibilità di fruire del c.d. bonus baby-sitting.

Il bonus, fruibile fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, spetta ai lavoratori dipendenti privati, ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e ai lavoratori autonomi (iscritti e non all’INPS) che siano:

  • genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
  • oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap grave, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Il bonus:

  • non è fruibilese l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito o se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo;
  • è cumulabilecon i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile) e con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Il voucher è erogato mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge n. 50/2017 (che andrà attivato secondo le modalità descritte dal messaggio) e può essere richiesto avvalendosi della modulistica che a breve sarà messa a disposizione dall’INPS e della cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell’Istituto.

La domanda, disponibile entro la prima settimana di aprile, potrà essere presentata con le seguenti modalità:

  • WEB - www.inps.it - sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby-sitting”;
  • CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • PATRONATI.

 

ESTENSIONE PERMESSI LEGGE N. 104/92 COVID-19

L’articolo 24 del decreto legge n. 18/2020 incrementa di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, il numero dei giorni di permesso retribuito, coperto da contribuzione figurativa, riconosciuto dalla normativa vigente per l’assistenza di familiari disabili: i 12 giorni ulteriori si aggiungono, quindi, ai 3 giorni di permesso mensile previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992.

In merito al monte permessi complessivo, andrebbe definitivamente chiarito se i 12 giorni aggiuntivi siano fruibili per ciascuno dei due mesi o se debba ritenersi che il monte permessi sia pari a 18 giorni totali. Il messaggio INPS, in coerenza con quanto previsto nella relazione tecnica, riporta che in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

Il dubbio è però derivante dalle diverse dichiarazioni che si sono succedute e da quanto riportato nella relazione illustrativa al decreto dove si parla di un incremento di ulteriori 12 giornate del permesso mensile, facendo quindi sembrare che le 12 giornate aggiuntive siano disposte per ciascuno dei mesi marzo e aprile.

Riguardo la platea dei beneficiari, il messaggio chiarisce che l’estensione dei permessi trova applicazione solo per i lavoratori dipendenti privati che assistono un familiare con handicap grave e non anche per gli stessi lavoratori con disabilità grave.

Tale interpretazione risulta, tuttavia, non conforme alle prime indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro sulla propria pagina istituzionale, nonché al contenuto della relazione tecnica, che appunto ricomprendono nella platea gli stessi lavoratori disabili.

D’altronde, tali lavoratori, sulla scorta dell’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992, hanno diritto agli stessi permessi retribuiti previsti per i caregivers e, per tale ragione, dovrebbero poter beneficiare dell’estensione prevista dall’art. 24 del D.L. n. 18/2020.

Alla luce delle incertezze interpretative sopra evidenziate, Confartigianato, anche sulla base delle richieste pervenute dal territorio, sta effettuando le opportune verifiche con l’INPS.

Circa gli aspetti procedurali per l’accesso al beneficio, il messaggio chiarisce che:

  • il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda, ma può già fruire delle ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi;
  • il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni;
  • i lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili.

In allegato anche il messaggio n. 1286/2020 con il quale l’INPS fornisce le prime informazioni sulla proroga del termine di presentazione delle domande di NASPI, di DIS-COLL e di disoccupazione agricola.

Come noto, infatti, l’art. 33 del D.L. n. 18/2020:

  • amplia da sessantotto a centoventotto giorni il termine di decadenza per la presentazione della domanda di NASpI e di DIS-COLL, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, con riferimento agli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
  • eleva da 30 a 90 giorni i termini per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità e per la comunicazione all’INPS, da parte del percettore di NASpI o DIS-COLL, a pena di decadenza dal beneficio, dell’inizio di un’attività di lavoro subordinato o autonomo, al fine della rideterminazione dell’importo dell’indennità.
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