EMERGENZA CORONAVIRUS: DPCM dell'11 marzo 2020 cosa devo fare?

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12/03/2020

Nuova stretta arriva dal Governo contro la diffusione del coronavirus: con il DPCM dell'11 marzo 2020 (in vigore dal 12 al 25 marzo) si prevede la chiusura di ulteriori attività e servizi non essenziali per contrastare l’emergenza coronavirus .

Attività sospese:

- quelle di commercio al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali,

- i mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti) gelaterie, pasticcerie

Attenzione:Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro

- le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti) diverse dalle seguenti:

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

Attività che possono operare(Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro):

- le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

- le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato,  nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali,

- mense e catering

- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.

- i servizi bancari, finanziari, assicurativi

- l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentarecomprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

  •  sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  •  siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  •  siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  •  assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  •  siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  • per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Approfondimento: Attività di prima necessità che possono operare

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie.
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti con una linea diretta dei nostri consulenti

allegato il DPCM 11 Marzo 2020

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