Nuova stretta arriva dal Governo contro la diffusione del coronavirus: con il DPCM dell'11 marzo 2020 (in vigore dal 12 al 25 marzo) si prevede la chiusura di ulteriori attività e servizi non essenziali per contrastare l’emergenza coronavirus .
Attività sospese:
- quelle di commercio al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali,
- i mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti) gelaterie, pasticcerie
Attenzione:Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro
- le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti) diverse dalle seguenti:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
Attività che possono operare(Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro):
- le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
- le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali,
- mense e catering
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.
- i servizi bancari, finanziari, assicurativi
- l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentarecomprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Approfondimento: Attività di prima necessità che possono operare
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie.
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Rimaniamo a disposizione per chiarimenti con una linea diretta dei nostri consulenti
allegato il DPCM 11 Marzo 2020