EMERGENZA CORONAVIRUS – DPCM 8 marzo 2020: applicazioni e interpretazioni

Tempo di lettura: 3 minuti
09/03/2020

Nella notte tra sabato e domenica il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un nuovo Decreto (allegato 1) recante misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del COVID-19 sull’intero territorio nazionale.

Il DPCM contiene, all’art. 1, disposizioni per la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. (Si rimanda all’allegato 1 per le specifiche)

Sin da subito il decreto ha suscitato dubbi interpretativi sui quali la Confartigianato si è mossa nei confronti della Presidenza del Consiglio e dei Ministri competenti al fine di fugare ogni dubbio interpretativo e fornire alle Associazioni territoriali e alle Federazioni regionali indicazioni corrette.

In risposta a queste sollecitazioni, nella tarda serata di ieri è stata emanata un’ordinanza della Protezione Civile (allegato 2) che chiarisce che il DPCM si applica alle sole persone fisiche ed “è esclusa ogni applicabilità della misura al transito e al trasporto di merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate”. Inoltre è consentito lo spostamento su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute.

Inoltre le Regioni potranno adottare ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza che vanno previamente comunicate al Ministro dell’Interno al fine di evitare sovrapposizioni nell’esclusiva competenza statale relativa all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Il Ministero della Saluteha, inoltre, diffuso delle FAQ (allegato 3) relative in particolare a come i cittadini si devono comportare all’interno delle “aree a contenimento rafforzato”.

Infine, per quello che riguarda i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata ed in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”, gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia (allegato 4). Le persone sottoposte a quarantena o che sono risultate positive al Coronavirus non potranno spostarsi dalle proprie abitazioni. La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli e la sanzione prevista per chi viola le limitazioni agli spostamenti è la pena fino a 3 mesi di reclusione o l’ammenda fino a 206 euro (art. 650 del codice penale) salvo che non possano configurarsi ipotesi più gravi (delitti colposi contro la salute pubblica art. 452 C.P.).

Pertanto, pur richiamando alla responsabilità di ognuno di noi che con i propri comportamenti quotidiani potrà contribuire al rallentamento della diffusione del virus, l’azione di Confartigianato ha consentito di evitare uno stop alle attività delle imprese associate, sia delle zone “a contenimento rafforzato” sia di quelle di tutto il Paese che potranno, quindi, proseguire nelle loro attività sia all’interno dell’area che in quelle limitrofe.

Alleghiamo anche un cartello di avviso alla clientela.

Sarà nostra cura aggiornarvi costantemente sull’evolversi della situazione e sui provvedimenti che verranno adottati.

 

Allegati:

  • Allegato 1 - DPCM 8 marzo 2020
  • Allegato 2 - ORDINANZA della Protezione Civile dell’8 marzo 2020
  • Allegato 3 - FAQ del Ministero della Salute
  • Allegato 4 – Modulo autocertificazione
  • Allegato 5 - Direttiva ai Prefetti COVID-19
  • Cartello CORONAVIRUS
Altri filtri: 
COVID-19