Lavoratori marittimi del settore della pesca, linee di indirizzo regionali sulla formazione in materia di sicurezza

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05/12/2019

Per individuare percorsi e modalità di formazione più rispondenti alle esigenze del settore della pesca, la Regione Liguria ha approvato delle “Linee di indirizzo regionali per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori marittimi a bordo di barche da pesca”.

I contenuti del percorso formativo si articolano in due moduli distinti: formazione generale e formazione specifica. La durata del modulo di formazione generale non potrà essere inferiore alle quattro ore e deve essere indirizzata alla conoscenza dei concetti generali in tema di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione; organizzazione della prevenzione aziendale; diritti, doveri e sanzioni a carico dei vari soggetti aziendali; gli organi di vigilanza, controllo e assistenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La durata del modulo di formazione specifica potrà essere inferiore alle otto ore. La formazione deve essere riferita ai rischi specifici della mansione svolta ed ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore marittimo e della pesca. Questi i contenuti: rischi infortuni; rischio rumore; rischio vibrazioni; ambiente nave; stabilità nave; attrezzature di lavoro/macchine; rischi elettrici; dispositivi di protezione individuali; segnaletica; rischi chimici ed etichettatura; cenni su rischi biologici e cancerogeni; cenni di sopravvivenza; gestione emergenze; cenni antincendio; cenni di primo soccorso; movimentazione manuale dei carichi; rischi fisici (ultravioletti, microclima, illuminazione, campi elettromagnetici).
L’elenco dei rischi citato è indicativo e non esaustivo e la loro trattazione deve essere effettuata secondo la loro effettiva presenza nell’attività svolta dai lavoratori imbarcati. Inoltre, i contenuti e la durata degli argomenti trattati sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.
Il percorso formativo ed i relativi argomenti possono essere ampliati sulla base dell’entità dei rischi effettivamente presenti aumentando le ore di formazione che non possono in ogni caso essere inferiori ad otto ore. Inoltre per ogni lavoratore marittimo imbarcato su navi da pesca è previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore.