Panificatori, limitazioni nell'uso del carbone vegetale

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27/06/2019

Il Ministero della Salute ha classificato il carbone vegetale, sostanza organica naturale, come sicuro ritenendolo un integratore alimentare. E' la normativa europea sugli additivi, aromi ed enzimi (Regolamento UE 1333/2008 e Regolamento UE 1129/2011) che ne disciplina l’utilizzo ammettendolo soltanto in alcuni prodotti alimentari, con le dovute limitazioni.

Per i prodotti da forno, le norme dispongono che in tutti i vari tipi di pane, sia per forma (panino, pagnotta, rosetta, michetta, filone ecc.) sia per varietà di ingredienti aggiunti (pane all’olio, pane al latte, pane al sesamo ecc.), non possa essere utilizzato il carbone vegetale. Per tutti gli altri prodotti appellati dalla normativa come “prodotti da forno fini”, che ricomprende quelli considerati come sostitutivi della funzione del pane (ad es. grissini, crackers, taralli, friselle ecc.) l’utilizzo del carbone vegetale è ammesso, a condizione però che vi sia una necessità tecnologica del loro impiego e con un utilizzo proporzionato al raggiungimento della finalità di colorante naturale, il c.d. quantum satis (quanto basta) previsto dalla norma.

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