REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA IN PILLOLE

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18/01/2019

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

Il decreto prevede l’introduzione, a partire dal prossimo aprile:
- o del reddito e della pensione di cittadinanza per i soggetti e i nuclei familiari in condizioni di particolare disagio economico e sociale, vale a dire di misure mirate a una ridefinizione del modello di benessere collettivo, attraverso meccanismi in grado di garantire un livello minimo di sussistenza nonché, nel caso del reddito di cittadinanza, la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione;
- o di una ridefinizione dei requisiti minimi per l’accesso al pensionamento anticipato e di misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani.

Reddito di cittadinanza (Rdc)
Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è una misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione. Il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita.
I requisiti per accedere al beneficio (compreso tra i 480 e i 9.360 euro, per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi) sono i seguenti:
o ISEE inferiore a 9.360 euro;
o un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro;
o un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000;
o non disponibilità di autoveicoli (immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc) motoveicoli (di cilindrata superiore a 250 cc) navi e imbarcazioni da diporto;
Sono previsti incentivi per le imprese che assumono il beneficiario di RdC a tempo pieno e indeterminato, sotto forma di esoneri contributivi, nonché per i beneficiari che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione.

Quota 100
Il decreto prevede:
o il diritto alla pensione anticipata, senza alcuna penalizzazione, al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni;
o la possibilità di andare in pensione in anticipo con 42 anni e 10 mesi di contributi, se uomini, e con 41 anni e 10 mesi di contributi, se donne. Maturati i requisiti, i lavoratori e le lavoratrici percepiscono la pensione dopo tre mesi;
o la possibilità per le donne di andare in pensione a 58 anni se dipendenti e 59 se autonome, con almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018;
o la non applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita per i lavoratori precoci, che potranno quindi andare in pensione con 41 anni di contributi;
o il riscatto agevolato del periodo di laurea entro i 45 anni;
o la facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione;
o disposizioni in materia di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto;
o l’istituzione del “Fondo bilaterale per il ricambio generazionale”, che prevede la possibilità di andare in pensione tre anni prima di quota 100 purché si abbia una contemporanea assunzione a tempo indeterminato.