Il lavoratore deve prendere nota del numero di protocollo del certificato e controllare l’esattezza dei dati anagrafici e dell’indirizzo di reperibilità per la visita medica inseriti. Può inoltre verificare la corretta trasmissione del certificato tramite l’apposito servizio sul sito INPS, inserendo le proprie credenziali (codice fiscale e PIN o SPID per consultare il certificato; codice fiscale e numero di protocollo per consultare l’attestato).
Nel certificato il medico deve inserire (solo se ricorrono) l’indicazione dell’evento traumatico e la segnalazione delle agevolazioni per cui il lavoratore, privato o pubblico, sarà esonerato dall’obbligo del rispetto della reperibilità.
Le visite mediche di controllo possono essere disposte d’ufficio dall’Istituto o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti. Le fasce di reperibilità cambiano tra settore privato e pubblico. I lavoratori privati sono tenuti a essere reperibili nelle fasce 10.00-12.00 e 17.00-19.00.
I lavoratori pubblici, invece, nelle fasce 09.00-13.00 e 15.00-18.00.
Se il lavoratore risulta assente alla visita domiciliare viene invitato a recarsi, in una data specifica, presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS di competenza. È comunque tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza per non incorrere in eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro.
In allegato la guida “Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici”.