Decreto Dignità: ecco le principali novità

Tempo di lettura: 2 minuti
07/09/2018

L'Area Lavoro Confartigianato comunica alle imprese l'introduzione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, chiamato comunemente “Decreto Dignità” che introduce in materia di contratti a termine e somministrazione una serie di modifiche volte ad irrigidire la previgente normativa in materia.

“Per quanto concerne i contratti a termine – spiega Marco Carloni, Responsabile Area Lavoro Confartigianato - la disposizione di maggiore rilievo consiste nell’obbligo di indicare la causale che giustifica l’apposizione del termine quando il contratto supera i 12 mesi. Tale obbligo opera in tutti i casi di rinnovo del contratto, anche se compresi nell’ambito dei dodici mesi di durata”. La nota Confartigianato evidenzia inoltre come le nuove causali del Decreto introducono nuove causali fortemente suscettibili di provocare conflittualità.

Ecco le principali novità. La durata massima del rapporto non può superare i 24 mesi. L’esenzione dalla causale vale solo nei primi 12 mesi di contratto, comprensivi anche di eventuali proroghe. Le uniche causali ammesse sono: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. Se il primo contratto ha durata superiore a 12 mesi la causale deve essere inserita fin dall’inizio. In caso di proroga, la causale va inserita solo se il periodo aggiuntivo determina il superamento dei 12 mesi. Non sono ammesse più di 4 proroghe. In caso di rinnovo la causale va sempre inserita. Il termine per impugnare il contratto a termine passa a 180 giorni. Contributo aggiuntivo Introdotto un contributo aggiuntivo (0,5%) che si cumula con quello già previsto dalla legge Fornero (1,4%). Il contributo va pagato in occasione di ciascun rinnovo del contratto. I lavoratori soggetti alle tutele crescenti, cambiano i minimi e i massimi del risarcimento dovuto in caso di annullamento dell’atto (minimo 6 mensilità, massimo 36 mensilità).

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all'Area Lavoro Confartigianato, Responsabile Marco Carloni, tel. 0187.286629
 

Servizi: 
Lavoro
Contabilità e Paghe