INAIL: dal 12 Ottobre obbligatoria la denuncia per infortuni con prognosi breve

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09/10/2017
Al via l'adempimento introdotto nove anni fa dal T.U. sicurezza (art. 18, comma 1, lett. r, del D.Lgs. 81/2008), che prevede l'obbligo, a carico di datori di lavoro e dirigenti, di dover comunicare in via telematica all'INAIL, anche a fini statistici e informativi, i dati degli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, fino ad oggi esclusi da ogni segnalazione. L'obbligo va adempiuto entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico; analogo adempimento, inoltre, anche in caso di malattia professionale.

Riassumento, sono due i tipi di comunicazione, dal 12 Ottobre: 
a) ai fini statistici e informativi, la denuncia di dati e informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
b) ai soli fini assicurativi, la denuncia di dati e informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

La denuncia d'infortunio deve essere trasmessa all'INAIL esclusivamente in via telematica. Il servizio non è ancora attivo per gli infortuni occorsi ai lavoratori del settore dell'agricoltura, ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali, ai lavoratori occasionali di tipo accessorio del settore agricoltura e di datori di lavoro-privati cittadini.

E se il datore di lavoro non denuncia l'infortunio? Il datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi); se non dovesse provvedervi, può farlo il lavoratore recandosi presso la sede INAIL competente con la copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Nei casi d'infortunio occorsi al titolare oppure ad uno dei titolari dell'azienda artigiana, se questi si trovano nella impossibilità di provvedervi direttamente, l'obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l'invio del certificato medico da parte di uno di tali soggetti, o del medico curante, ferma restando la necessità d'inoltrare comunque la denuncia per le relative finalità assicurative.

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