Chiusura in caso di occupazione abusiva del suolo pubblico

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09/07/2015

Confartigianato comunica che il Comune della Spezia, con ordinanza del 20 giugno 2015, nei casi di accertata occupazione di suolo pubblico priva di autorizzazione effettuata per fini di commercio, applicherà le disposizioni previste dall’art. 20 del Codice della Strada e all’art. 3 c. 16 della L. 94/2009, vale a dire la chiusura dell’esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni, oltre alle sanzioni pecuniarie previste dai regolamenti comunali.

Le imprese artigiane e gli esercizi di vicinato, abilitati alla vendita di generi alimentari, ma non alla somministrazione alimenti e bevande, quali: gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, rosticcerie, ecc. è consentito il consumo sul posto ma devono attenersi alle disposizioni previste dall’art. 18 del vigente T.U.C. come di seguito riportato:

a. Deve essere escluso il servizio di somministrazione (e quindi non sono ammessi il servizio assistito al cliente e la fornitura di servizio al tavolo);
b. Il consumo può essere effettuato utilizzando esclusivamente piani di appoggio (e non tavolo e sedie), stoviglie e posate a perdere;
c. La misura della superficie dei piani di appoggio non può essere superiore al 10% della superficie di vendita dell’esercizio e, comunque, per una larghezza non superiore a cm. 50.
d. E’ escluso l’utilizzo di ambienti appositamente destinati al consumo ed attrezzati, al chiuso o all’aperto, in spazi di pertinenza o, comunque, a disposizione (sale da pranzo, giardini o dehors);

Confartigianato si è attivata da tempo per modificare e semplificare la normativa in questione, nel frattempo raccomandiamo la massima attenzione per non incorrere nelle sanzioni previste per gli inadempienti e siamo a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento con i nostri funzionari del settore tel. 0187.286655-52.

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