Acconciatori: nomina del responsabile tecnico

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09/06/2015

Nuovi chiarimenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico sull'attività di acconciatura. In assenza di disposizioni che prevedano una specifica esenzione e un termine entro il quale provvedere, i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 174/2005 (17 settembre 2005), abbiano iniziato la propria attività in epoca antecedente alla riforma e che siano tuttora in attività, hanno l’obbligo di adeguarsi alle nuove prescrizioni normative e pertanto sono tenuti alla nomina del responsabile tecnico per ciascuna delle sedi ove è svolta l’attività di acconciatura, come previsto dal comma 5, dell’art. 3, della citata legge. Non è “ulteriormente scusabile una perdurante inadempienza” eventualmente rilevata dagli uffici comunali nel corso degli accertamenti di competenza. Questo il parere fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Nota del 29 maggio 2015, Prot. 0080367, in risposta ad un quesito formulato da un Comune in ordine alla nomina del responsabile tecnico da parte delle imprese esercenti l’attività di acconciatura, rappresentando in via preliminare che esso concerne «una serie di attività presenti nel territorio … autorizzate negli anni 90», per le quali a seguito di accertamenti risulterebbe «non nominato alcun responsabile tecnico». Pertanto, nelle ipotesi in cui sussista l’obbligo della espressa designazione del responsabile tecnico, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 5 della citata legge n. 174/2005, come eventualmente ulteriormente specificate da norme locali di attuazione, l’impresa dovrà, nel termine all’uopo assegnato dal Comune, procedere alla nomina del responsabile tecnico mediante presentazione dell’apposita comunicazione al SUAP. Nel quesito si chiedeva anche che il Ministero esprimesse il proprio parere anche sulla questione se «anche i titolari di ditte individuali, provvisti di qualifica di acconciatore, [debbano] ottemperare alla nomina del responsabile tecnico», nonché su «quale sia il corretto procedimento amministrativo, volto ad adeguare la suesposta casistica». In merito, il Ministero ha ritenuto di precisare che la necessità di una esplicita designazione formale del responsabile tecnico sussiste certamente nell’ipotesi di imprese individuali non artigiane, mentre nel caso di imprese individuali artigiane che svolgano la propria attività professionale in unica sede si ritiene che essa debba intendersi esclusa dal quadro normativo complessivamente vigente. In questo secondo caso, tuttavia, il nominativo dell’imprenditore artigiano titolare dell’attività medesima dovrà essere automaticamente iscritto, in qualità di responsabile tecnico, presso il REA.

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