Francia: nuove norme autotrasporto

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22/05/2015

Confartigianato Trasporti informa con la presente che il Ministro dei Trasporti francese ha fornito chiarimenti (tramite FAQ), circa la normativa sul divieto di effettuazione del riposo settimanale regolare (45 ore consecutive) ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (CE) 561/2006 a bordo del veicolo, introdotta in Francia nel luglio scorso.

Alcuni punti d'interesse:

- La legge si applica sul territorio francese qualunque sia la nazionalità del conducente, del datore di lavoro o lo stato di immatricolazione del veicolo

- La legge non riguarda i veicoli commerciali leggeri inferiori a 3,5 tonnellate.

- Le sanzioni che rientrano nel campo della regolamentazione sociale europea sono imputabili unicamente al datore di lavoro e mai al conducente. È il caso delle pene previste dalla legge del 10 luglio 2014 (multa che può arrivare fino a 30.000 € e imprigionamento fino a un anno) che riguarda il reato di organizzazione del lavoro dei conducenti in maniera tale da impedire loro di rispettare l'obbligo di trascorrere il periodo di riposo settimanale normale all'esterno del veicolo. Le pene sono stabilite dai giudici al termine di un'inchiesta e di un procedimento in contraddittorio nel corso del quale verrà audita la difesa;

- I controlli effettuati sul territorio francese a bordo strada da agenti incaricati del controllo dei trasporti su strada (agente del ministero responsabile dei trasporti, polizia nazionale, gendarmeria...) si limiteranno alla constatazione della conformità delle condizioni di effettuazione del riposo in corso. Questi controlli non avranno come scopo di verificare le condizioni di effettuazione dei riposi settimanali nei 28 giorni precedenti al giorno del controllo;

- I datori di lavoro devono prevedere condizioni di alloggio decenti che garantiscano condizioni di igiene e comfort adeguate ai conducenti che devono trascorre il riposo settimanale normale lontani dal loro punto di stazionamento. Gli articoli R. 4228-26 e R. 4228-34 del codice del lavoro forniscono delle precisazioni sulle caratteristiche degli alloggi che possono essere proposti dai datori di lavoro ai lavoratori (dimensioni minime, livello di attrezzature, ecc.);

- Si precisa che non rispetterà le disposizioni dell'articolo 8.8 del regolamento 561/2006 del 16 marzo 2006, il datore di lavoro che organizzerà il riposo settimanale normale dei conducenti imponendo loro di stazionare i veicoli su una zona stradale, indipendentemente dalle condizioni di accesso e dal livello di attrezzatura, perché così facendo i conducenti avrebbero a disposizione solo il veicolo per dormire;

- Durante i periodi di riposo un conducente deve poter "disporre liberamente del suo tempo". Pertanto non può essergli affidato alcun compito o attività dal suo datore di lavoro. Se dovesse accadere che i conducenti devono sorvegliare o custodire il veicolo, sarebbero privati di questa facoltà essenziale di effettuare il riposo. Spetta ai datori di lavoro prevedere le condizioni di sicurezza dei veicoli in sosta e del loro carico, compresi carichi pericolosi, durante i periodi di riposo dei conducenti compatibili con la definizione di riposo.


In allegato la traduzione in italiano del testo.
 

Categorie: 
Trasporti, Logistica e Mobilità