Autotrasporto: somministrazione transnazionale di lavoro

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15/04/2015

In sintesi, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, venuta a conoscenza di recenti iniziative di agenzie di somministrazione di altri Stati membri dell’Unione europea che propongono il ricorso a manodopera straniera, evidenziando i forti vantaggi, anche di natura economica, di cui potrebbero beneficiare le imprese (in particolare, si promuove l’utilizzo di “lavoratori interinali con contratto rumeno”, assicurando una maggiore “flessibilità” e l’assenza totale di alcuni obblighi di carattere retributivo come 13°, 14°, TFR ecc., ha chiarito che “appare opportuno sin da subito evidenziare come gli annunci pubblicitari in questione riportino informazioni in netto contrasto con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di distacco transnazionale e pertanto come il ricorso a tali “servizi” possa dar luogo a ripercussioni, anche di carattere sanzionatorio, in capo alle imprese utilizzatrici". Va ricordato che la fattispecie della somministrazione transnazionale di lavoro rientra nell’ambito della disciplina, anzitutto comunitaria, dettata dalla direttiva 96/71/CE come recepita nel D.Lgs n.71/2000 recante il “distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi” e dalla direttiva 2014/67/UE. Per quanto attiene al profilo delle tutele lavoristiche, si ricorda che l’art. 3 della direttiva 96/71/CE, in relazione ai lavoratori inviati in distacco da uno Stato membro ad un altro Stato dell’Unione europea, stabilisce l’applicazione dei livelli minimi di condizioni di lavoro e occupazione previsti dalla legge del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa. Nello specifico, laddove l’attività lavorativa sia svolta in Italia, quest’ultima risulta disciplinata dalle disposizioni di legge, dalle indicazioni amministrative e dalle clausole della contrattazione collettiva italiane, con riferimento a:
- periodi massimi di lavoro e minimi di riposo;
- durata minima delle ferie annuali retribuite;
- tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario;
- salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- non discriminazione tra uomo e donna;
- condizioni di cessione temporanea di lavoratori da parte delle agenzie di somministrazione.
In altri termini, per i lavoratori somministrati a livello transnazionale, è dunque sancita e garantita una sostanziale parità di trattamento, sia per quanto concerne i profili normativi che per quelli retributivi, rispetto ai lavoratori italiani alle dipendenze dell’utilizzatore.
Confartigianato Trasporti auspica controlli sempre più frequenti e severi da parte degli organi preposti circa questo fenomeno dilagante che sta rovinando il nostro settore.

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Trasporti, Logistica e Mobilità