Dal 3 novembre utilizzatori abituali dei veicoli in carta di circolazione

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05/10/2014

Confartigianato Imprese segnala una importante novità che entrerà in vigore a novembre. L'art. 94 co. 4-bis del DLgs. 285/92 (Codice della Strada) prevede infatti l’obbligo di effettuare l’annotazione sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei veicoli, nel caso in cui un soggetto diverso dall’intestatario disponga di un veicolo per un tempo superiore a 30 giorni; l’obbligo riguarda solo gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014, mentre non sussiste per quelli tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014; per questi ultimi resta tuttavia la possibilità di provvedere all’aggiornamento, senza alcuna applicazione delle sanzioni in caso di omissione. Tali adempimenti non riguardano, per il momento, i soggetti che effettuano attività di autotrasporto. L’obbligo è a carico degli “aventi causa” (comodatario o affidatario); tuttavia, con apposita delega scritta (moduli A/1 e A/2) possono essere posti in essere anche dall’intestatario del veicolo. Nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato l’utilizzo del proprio veicolo ad un terzo per un periodo superiore a 30 giorni, il comodatario ha l’obbligo di darne comunicazione al competente Ufficio della Motorizzazione, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione. Fermo restando che sono esentati da tale obbligo i familiari conviventi, gli stessi possono comunque richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione. In sede di rilascio del tagliando di aggiornamento, l’Ufficio della Motorizzazione non procederà a verifiche in merito ai rapporti tra l’intestatario della carta di circolazione ed il comodatario ma si limiterà a verificare la regolarità formale della documentazione presentata. In caso di veicolo di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolato in uso proprio ed utilizzato dal comodatario per il medesimo uso, viene emesso il tagliando di aggiornamento nel quale è annotato nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del comodatario, nonché la scadenza del comodato e viene apposta la dicitura “Comodato – Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94 co. 4-bis c.d.s.”. Per il comodato di veicoli aziendali viene prevista una particolare disciplina. Nel caso in cui i veicoli in disponibilità di aziende vengano concessi, per un periodo superiore a 30 giorni, in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti, il legale rappresentante dell’azienda comodante, su delega del comodatario, presenta istanza redatta conformemente all’Allegato B/1 volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli, senza indicare il nominativo in carta di circolazione. All’istanza va allegata, oltre alla delega del comodatario, l’attestazione di versamento di 16 euro relativo all’imposta di bollo dovuta per l’istanza e di 9 euro per i diritti di motorizzazione. Nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali, è prevista la possibilità di presentare un’unica istanza cumulativa alla quale andrà allegato anche l’elenco dei veicoli e dei relativi comodatari e l’attestazione di versamento di 16 euro per imposta di bollo e di 9 euro per ciascun veicolo per i diritti di motorizzazione. A fronte dell’istanza, viene rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli delle Informazioni. La disciplina non fa tuttavia riferimento ai veicoli concessi in comodato agli amministratori; non è quindi chiaro quale sia la modalità di comunicazione applicabile in tal caso.